F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 11 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE MARRA SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE DI GARA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA MESSINA PELORO/TRAPANI DELL’1.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 135IC del 17.2.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 11 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE MARRA SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE DI GARA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA MESSINA PELORO/TRAPANI DELL'1.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 135IC del 17.2.1999) A seguito del deferimento disposto in data 21.12.1998 dal Procuratore Federale a carico del calciatore Marra Salvatore del F.C. Messina Peloro, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 1351C del 17 febbraio 1999, infliggeva a quell'atleta - accusato di aver colpito con violenza al volto l'avversario Napoli Rocco in occasione della gara Messina Peloro/Trapani del 1° novembre 1998 quando. essendo stati entrambi espulsi per scorrettezze reciproche, stavano facendo rientro negli spogliatoi - la squalifica per due giornate di gara; alla società FC. Messina Peloro responsabile in via oggettiva, veniva invece irrogata l'ammenda di L. 1.300.000, Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale Marra Salvatore. Adduce l'appellante di essere stato continuamente provocato dall'avversario e invoca il beneficio della continuazione tra le infrazioni causa dell'espulsione decretata dall'arbitro e quella commessa al rientro negli spogliatoi, accertata dal rappresentante dell'Ufficio Indagini, al fine di evitare il cumulo della sanzioni. II gravame non ha fondamento. Ed invero l'appellante afferma di avere agito nello stato d'ira provocato dal fatto ingiusto dell'avversario quando agli atti non si rinvengono elementi che dimostrino l'assunta circostanza attenuante; né può concedersi il beneficio della continuazione, ravvisandosi nella specie più una progressione nella violazione delle norme disciplinari che una identità del disegno trasgressivo. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal calciatore Marra Salvatore e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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