F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 17 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. CREMAPERGO 1908 AWERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 1.000.000 INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 2021C del 12.5.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 17 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. CREMAPERGO 1908 AWERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 1.000.000 INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 2021C del 12.5.1999) II Procuratore Federale procedeva al deferimento alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, nei confronti del dirigente dall'U.S. Cremapergo, Sig. Bianchi Sergio, per avere, negli spogliatoi, al termine della gara con la Pro Vercelli, disputata il 25 ottobre 1998 tenuto una condotta antiregolamentare, avendo formulato censure sull'allenatore, Sig. Chierico Giampaolo, attribuendogli la colpa detto scarso impegno dei calciatori e colpendolo con una manata al volto. Chiedeva, inoltre, che all'U.S. Cremapergo venisse contestata la responsabilità oggettiva, ai sensi dall'art. 6 comma 2 C.G.S., a seguito della violazione ascritta al suo dirigente. La Commissione Disciplinare, all'esito del dibattimento, riconosciuta la responsabilità del dirigente Bianchi, gli infliggeva l'inibizione fino al 31 luglio 1999 ed irrogava all'U.S. Cremapergo l'ammenda di L. 1.000.000. Avverso tale decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 202/C del 12 maggio 1999, la societ8 ha proposto appello a questa Commissione Federale al fine di ottenere l'annullamento dell'ammenda inflittale. Ha motivato che il deferito dirigente si era accollato tutta la responsabilità dell'episodio contestato ed in tal modo aveva liberato dal vincolo giuridico della responsabilità oggettiva la società In effetti questa non aveva alcun legame con la vicenda, perché la lite era chiaramente personale ed extrasportiva e si era verificata negli spogliatoi "per caso. Tali deduzioni non hanno alcun fondamento giuridico. La responsabilità oggettiva, quale mezzo necessario e non iniquo dell'Ordinamento federale, trova la sua ragione d'essere nel rapporto tra la società ed i suoi tesserati per l'identità del centro di interessi o di profitto tra i due soggetti: il tesserato con la violazione da lui commessa e sanzionata dalle Carte Federali agisce con o senza consapevolezza, non solo nel proprio interesse, ma anche per quello della società cui è legato. Nella fattispecie in essere è di tutta evidenza l'interesse sportivo che ha mosso il dirigente Bianchi a contestare la cattiva conduzione della squadra all'allenatore e lo schiaffo non è altro che la conclusione della lite verbale. II Bianchi ha accusato l'allenatore di essere un "timoniere" colpevole per non sapere sistemare bene in campo la squadra e di non "spronare" i calciatori. La ragione di tale episodio è dovuta ad un interesse esclusivamente sportivo, che è intimamente collegato al responsabile oggettivo, cioè la società, la quale ne risponde ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S.. II reclamo va, pertanto, disatteso e la tassa versata va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F respinge I'appello come innanzi proposto dell'U.S. Cremapergo 1908 di Crema (Cremona) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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