F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 17 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE SICURANZA DINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTAGLI A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 208/C del 19.5.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 17 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE SICURANZA DINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTAGLI A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 208/C del 19.5.1999) Con provvedimento del 4 marzo 7999, prof. n. 313/217pf/GF/ms, la Procura Federale ha deferito tra l'altro, alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il calciatore Sicuranza Dino per rispondere della violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S. "perché, al termine della gara La Spezia/Prato del 27 settembre 1998, colpiva l'avversario Milone Emiliano con un pugno al viso, cagionandogli un trauma cranico-facciale giudicato guaribile in giorni venticinque". La Commissione Disciplinare rilevava come "il complesso procedimento traesse "origine da accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini per verificare compiutamente quanto accaduto al termine della partita La Spezia/Prato del 27.9.1998", e come "all'esito dei medesimi la relazione del Collaboratore - atto ufficiale e di fede privilegiata - e le allegate escussioni testimoniali" evindenziassero "la piena responsabilità del Sicuranza (autore di grave atto di violenza ai danni del calciatore avversario Emiliano Milone) e del Magherini; che hanno responsabilmente ammesso di aver tenuto i comportamenti oggetto del deferimento". La Commissione Disciplinare irrogava, quindi, le rispettive sanzioni, tra le quali la squalifica per quattro giornate di gara per il Sicuranza (Com. Uff. n. 208/C del 19 maggio 1999). Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede il calciatore Sicuranza Dino, deducendo di aver reagito ad una aggressione subita e di aver partecipato alla colluttazione solo dopo aver visto un proprio compagno colpito. II calciatore chiede, pertanto, la riforma del provvedimento impugnato con la riduzione della sanzione irrogata. L'appello è infondato. II ricorrente non ha, infatti, prodotto alcun elemento di prova che possa far ritenere incongrua la sanzione irrogata nei suoi confronti. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Sicuranza Dino e dispone l'incameramento della tassa versata.
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