F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 30 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELL’ALLENATORE BORTOLETTO GIANNI E DEL NUOVO CALCIO TRENTO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT 1, COMMA 3, E 6, COMMA 2, C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 218/C del 26.5.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 30 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELL'ALLENATORE BORTOLETTO GIANNI E DEL NUOVO CALCIO TRENTO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT 1, COMMA 3, E 6, COMMA 2, C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 218/C del 26.5.1999)
II Procuratore Federale, in data 4.6.1999, preannunciava appello, e richiedeva copia degli atti, avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, pubblicata sul C.U. n. 218/C del 26 maggio 1999, con la quale venivano prosciolti l'allenatore Bortoletto Gianni e la Società Nuovo Calcio Trento, deferiti rispettivamente per la violazione degli arti. 1, comma 3, e 6, comma 2, C.G.S..
L'appello è inammissibile.
La dichiarazione di appello del 4.6.1999 non risulta essere stata telegraficamente e contestualmente comunicata alle controparti, in violazione del disposto dell'ari. 27. comma 2, lett. a) e b) C.G.S..
Solo in data 15.6.1999 sono stati inviati i motivi dell'appello, a mezzo raccomandata, alla Società Nuovo Calcio Trento e al Bortoletto. Peraltro a quest'ultimo la raccomandata è stata inviata ad un indirizzo sbagliato, in via Giovanni XXIII a Treviso e non a Preganziol, luogo di effettiva residenza risultante dagli atti.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'ari. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio alle controparti della contestuale comunicazione telegrafica della richiesta di copia degli atti,l'appello come in epigrafe proposto dal Procuratore Federale.
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