F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 20/CF del 4 agosto 1999 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FIORE ROBERTO, CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E PRESIDENTE DELL’A.C, JUVE STABIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL’ARBITRO DELLA GARA MARSALA/JUVE STABIA DEL 21.2.1999 NEL CORSO DI DICHIARAZlONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE, NONCHE’ DELL’A.C. JUVE STABIA, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA NELLA VIOLAZlONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 20/CF del 4 agosto 1999 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FIORE ROBERTO, CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E PRESIDENTE DELL'A.C, JUVE STABIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL'ARBITRO DELLA GARA MARSALA/JUVE STABIA DEL 21.2.1999 NEL CORSO DI DICHIARAZlONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE, NONCHE' DELL'A.C. JUVE STABIA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA VIOLAZlONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE La Corte osserva che il Sig. Fiore Roberto è stato deferito per avere pronunziato, al termine della gara Marsala/Juve Stabia, alcune frasi riportate dalla Stampa (Corriere dello Sport del 22.2.1999) a carico dell'arbitro, frasi come "L'arbitro ci ha danneggiato in maniera evidente. Non ci stava l'espulsione di Amodio e nemmeno quella di Semplice. Noi, però, ci abbiamo rimesso un uomo". II Fiore si è difeso, rilevando di essersi limitato ad esprimere delle valutazioni tecniche sull'operato del Direttore di gara, senza però intaccare la reputazione dello stesso. Nella memoria difensiva, l'incolpato si è chiesto se non sia lecito neppure pronunziare civili e agionevoli giudizi sul comportamento arbitrale. In proposito, la Corte osserva che una cosa è la critica e altra è una censura, il cui contenuto è, in sostanza, quello di essere stati danneggiati "in maniera evidente" dall'arbitro. In questo caso, viene espressa una accusa diretta al Direttore di gara, al quale si fa carico di avere arbitrato in modo non equanime, tanto che "noi però ci abbiamo rimesso un uomo". Ove si consideri poi che a fare tali affermazioni è stato un Consigliere della Lega, alla quale appartiene la società presieduta dal Fiore, non può negarsi la mancanza di correttezza del predetto dirigente federale. Al Fiore si ritiene, pertanto, congruo infliggere la sanzione dell'ammonizione e non quella più grave della inibizione, richiesta dal rappresentante della Procura Federale, considerando i limiti oggettivi del fatto. Alla società, responsabile ai sensi dall'art. 6 comma 1 C.G.S., viene applicata la sanzione dell'ammenda, nella misura di L. 500.000. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili della violazione loro rispettivamente ascritta ed infligge al Sig. Roberto Fiore la sanzione dell'ammonizione ed all'A.C. Juve Stabia la sanzione dell'ammenda di L. 500.000.
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