F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 20/CF del 4 agosto 1999 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI CAPPELLI NAZZARENO, CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E PRESIDENTE DELL’ASCOLI CALCIO 1898, E FERRARI ENZO, TECNICO DELL’ASCOLI CALCIO 1898, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 3, C.G.S., PER AVERE RESO AD ORGANI DI INFORMAZIONE GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL’ARBITRO DOPO LA GARA PALERMOIASCOLI DEL 7.3.1999, NONCHE’ A CARICO DELL’ASCOLI CALCIO 1898, AI SENSI DELL’ARI. 6, COMMI 1 E 2, C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA E OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE ASCRITTA AI PROPRI TESSERATI

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 20/CF del 4 agosto 1999 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI CAPPELLI NAZZARENO, CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E PRESIDENTE DELL'ASCOLI CALCIO 1898, E FERRARI ENZO, TECNICO DELL'ASCOLI CALCIO 1898, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 3, C.G.S., PER AVERE RESO AD ORGANI DI INFORMAZIONE GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL'ARBITRO DOPO LA GARA PALERMOIASCOLI DEL 7.3.1999, NONCHE' A CARICO DELL'ASCOLI CALCIO 1898, AI SENSI DELL'ARI. 6, COMMI 1 E 2, C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA E OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE ASCRITTA AI PROPRI TESSERATI II Procuratore Federale, con atto del 22.4.1999, ha deferito alla Corte Federale: 1) il Sig. Cappelli Nazzareno, Consigliere della Lega Professionisti Serie C e Presidente dell'Ascoli Calcio 1898; 2) il Sig. Ferraci Enzo, Tecnico della Società Ascoli Calcio 1898; 3) la Società Ascoli Calcio 1898, per rispondere, i primi due, della violazione di cui all'att. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso dì dichiarazioni rese ad Organi di Informazione dopo la gara Palermo/Ascoli del 7.3.1999, espresso giudizi lesivi della reputazione del Direttore di gara; la società Ascoli Calcio 1898, della violazione di cui all'att. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente e al proprio tecnico. Invero, nel "Corriere dello Sport" dell'8.3.1999, si leggono, virgolettate, le seguenti dichiarazioni rilasciate, rispettivamente, dal Presidente Cappelli e dal Tecnico Ferrari: il Presidente: "II Palermo ha giocato in 12. L'arbitraggio è stato scandaloso, inviare arbitri del genere falsa il campionato. L'Ascoli ha chiuso con 6 ammoniti, il Palermo ne ha avuti uno solo al 50° della ripresa. Ma soprattutto non è stato espulso Biffi che ha dato una gomitata evidentissima a Savoldi"; il tecnico Ferrari: "Prima di tutto, complimenti al Palermo perché ha fatto un gol mentre l'Ascoli non c'è riuscito. Peró il pareggio cí sarebbe stato per come ci siamo comportati. Quanto all'arbitraggio, ha incanalato la partita in un senso unico, a nostro sfavore". Per l'udienza del 21.6.1999, il Ferrari ha fatto pervenire una breve memoria nella quale assume di non avere espresso giudizi lesivi della reputazione del Direttore di gara, tanto meno ad Organi di Stampa, ed ha delegato a rappresentarlo per detta udienza il Sig. Manocchio Guido. II Cappelli, da parte sua, non ha presentato deduzioni difensive né è comparso nella suindicata udienza. II Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione di responsabilità a carico dei deferiti, con richiesta di irrogazione della sanzione dell'ammonizione al Cappelli e al Ferrari e dell'ammenda di lire cinquemilioni alla società Ascoli Calcio 1898. Questa Corte Federale ritiene che le espressioni surriportate, rilasciate dal Cappelli al Corriere dello Sport dell'8.3.1999, nè dallo stesso comunque smentite, sia per nivoco oggettivo significato sia per l'intento che dalle medesime palesemente risulta, appaiono sicuramente lesive, e in modo grave, della reputazione ed onorabilità del Direttore di gara, cui viene addebitato ben oltre ogni consentito diritto di critica, la mancanza dell'essenziale requisito della imparzialità, sì da assumere all'evidenza un valore suscettibile di pregiudicare i beni della lealtà, rettitudine e correttezza che il Cappelli, quale dirigente federale, è tenuto peculiarmente ad osservare in misura eminente. Parimenti ritiene la Corte censurabile l'espressione usata dal tecnico Ferrari, nella parte in cui ebbe a dichiarare che l'arbitro "ha incanalato la partita in un senso unico, a nostro sfavore", poiché anch'essa idonea a pregiudicare gravemente la reputazione del Direttore di gara, cui si addebita una condotta parziale; né appare attendibile l'assunto difensivo di non aver reso alcuna dichiarazione alla Stampa, dedotto soltanto nell'imminenza dell'udienza e senza alcun supporto probatorio. Quanto alla misura delle sanzioni da irrogare, ritiene la Corte - in accoglimento delle richieste del Procuratore Federale - di infliggere al Cappelli e al Ferrari l'ammonizione e alla società Ascoli Calcio, ai sensi dall'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, l'ammenda di lire cinquemilioni. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro rispettivamente ascritte ed infligge ai Sigg.ri Cappelli Nazzareno e Ferrari Enzo la sanzione dell'ammonizione ed alla società Ascoli Calcio 1898 la sanzione dell'ammenda di L.5.000.000.
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