Lega Nazionale Professionisti Serie C – 2002/2003 C.U. N. 309/C dell’18 giugno 2003 e pubbl. sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SIG. MAURIZIO MAZZARELLA (A.S. PORDENONE CALCIO S.R.L.) E DELLA SOCIETA’ A.S. PORDENONE CALCIO S.R.L.-.

Lega Nazionale Professionisti Serie C – 2002/2003 C.U. N. 309/C dell’18 giugno 2003 e pubbl. sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SIG. MAURIZIO MAZZARELLA (A.S. PORDENONE CALCIO S.R.L.) E DELLA SOCIETA’ A.S. PORDENONE CALCIO S.R.L.-. A seguito di deferimento effettuato dal Procuratore Federale si è contestato al dirigente accompagnatore Maurizio Mazzarella, tesserato per la società A.S. Pordenone Calcio S.r.l. (gara Sudtirol-Pordenone del 27.4.2003), la violazione di cui art.1, comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 28, comma 4 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva per aver inveito contro l’operato dell’Arbitro in maniera inurbana pronunciando frasi infamanti; ed alla società A.S. Pordenone Calcio S.r.l. la violazione di cui all’art. 2, comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Con memoria inoltrata nei termini di rito il deferito sosteneva che l’episodio oggetto di deferimento meritava di essere ritenuto più che altro uno sfogo. All’odierna riunione il rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini, concludeva chiedendo l’irrogazione della sanzione di mesi due di inibizione nei confronti del Mazzarella e di 500,00 euro nei riguardi della società; nessuno era presente per il deferito. Osserva la Commissione che il fatto risulta provato dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, atto ufficiale e di fede privilegiata, che dà atto del comportamento tenuto dal deferito e delle espressioni dallo stesso pronunciate. Il contesto in cui avvennero i fatti - immediatamente dopo fine gara persa dalla società A.S. Pordenone Calcio S.r.l. - e le parole indicate nella relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini fanno ritenere che la condotta tenuta dal Mazzarella sia in effetti riconducibile ad un violento sfogo, meritevole di essere sanzionato nei termini di cui in dispositivo. Alla responsabilità del Mazzarella consegue quella a titolo di responsabilità oggettiva della società e nei confronti della quale si ritiene equo irrogare la sanzione di cui in dispositivo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare al dirigente accompagnatore della società A.S. Pordenone Calcio S.r.l. Maurizio Mazzarella la sanzione dell’inibizione per la durata di mesi due ed alla società A.S. Pordenone Calcio S.r.l. la sanzione di 500,00 euro di ammenda.
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