Lega Nazionale Professionisti Serie C – 2002/2003 C.U. N. 309/C dell’18 giugno 2003 e pubbl. sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLE SOCIETA’ A.C. MESTRE S. S.R.L., A.S. ACIREALE S.R.L. E U.S. VITERBESE CALCIO ’90 S.R.L.-.
Lega Nazionale Professionisti Serie C – 2002/2003
C.U. N. 309/C dell’18 giugno 2003 e pubbl. sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DELLE SOCIETA’ A.C. MESTRE S. S.R.L., A.S. ACIREALE S.R.L. E U.S.
VITERBESE CALCIO ’90 S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale è stata contestata alle società A.C.
Mestre S. S.r.l., A.S. Acireale S.r.l. e U.S. Viterbese Calcio ’90 S.r.l. di rispondere
delle violazioni di cui all’art. 8, commi 1) e 2) ed art.2, commi 3) e 4) del Codice di
Giustizia Sportiva per essersi avvalse dell’operato di persone non autorizzate,
accreditandole come propri dirigenti o collaboratori, in occasione della Campagna
Trasferimenti svoltasi a Milano nel luglio 2002.
Nella seduta del 13/11/2002 questa Commissione emetteva ordinanza con la
quale richiedeva:
a) all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di approfondire gli accertamenti circa l’effettivo
coinvolgimento delle persone segnalate in attività, cercando di chiarire le concrete
circostanze dei fatti;
b) alla Lega Professionisti Serie C di provvedere al controllo dei moduli di censimento
delle tre società dell’ultimo triennio 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003, al fine di
verificare l’effettiva presenza o meno delle persone segnalate nei quadri delle
medesime.
Nell’odierna seduta è comparso per la Procura Federale l’avv. Roberto Lombardi
il quale insiste nella richiesta già formulata e cioè nella sanzione di 900,00 euro per
ciascuna società.
Nessuno è comparso per le società.
Dalla documentazione in atti (nota di accredito, passi, prova di ingresso) dalla
relazione integrativa dell’Ufficio Indagini, in esecuzione dell'ordinanza di questa
Commissione, si evince chiaramente che le società A.S. Acireale S.r.l. A.C. Mestre
S. S.r.l. e Viterbese Calcio '90 S.r.l., per consentire indebitamente l’accesso ai sigg.ri
Paolo Palermo, Salvatore Ragona e Carmine Tascone hanno messo in atto artifizi ed
espedienti che affermano la loro responsabilità in ordine ai fatti contestati;
comprovata dalla certificazione della Lega Professionisti Serie C che acclara i sigg.ri
Palermo, Ragona e Tascone non sono censiti negli anni 2000/01 – 2001//02 –
2002/03 rispettivamente per le società A.C. Mestre S.r.l., A.S. Acireale S.r.l. e U.S.
Viterbese Calcio 90 S.r.l.-.
Per questi motivi, sussistendo la violazione contestata la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare alle società A.C. Mestre S. S.r.l., A.S. Acireale S.r.l. e U.S. Viterbese
Calcio ’90 S.r.l. la sanzione di 700,00 euro di ammenda per ogni società.
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