Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 20/C del 10 settembre 2003- pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO S.R.L. E DEL SUO DIRIGENTE VINCENZO ADAMO.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 20/C del 10 settembre 2003- pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO S.R.L. E DEL SUO DIRIGENTE VINCENZO ADAMO. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. veniva contestato: a Vincenzo Adamo, dirigente della società Foggia Calcio S.r.l., quale Responsabile del Settore Giovanile, la violazione dell’art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva in quanto, interrogato il 9 febbraio 2003 dai collaboratori dell’Ufficio Indagini per accertamenti di presunto illecito sportivo, negava, contrariamente al vero, di avere contattato telefonicamente l’assistente arbitrale Giovanni Sasso in data 2 febbraio 2003; alla società Foggia Calcio S.r.l. la violazione di cui all’art. 2 comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. All’odierna riunione nessuno è comparso per il Foggia Calcio S.r.l. non è presente l’Adamo mentre è presente per la Procura Federale l’avvocato Mario Taddeucci Sassolini il quale chiede affermarsi la responsabilità dell’Adamo e della società Foggia Calcio S.r.l. e la conseguente irrogazione delle sanzioni di sei mesi di inibizione per l’Adamo e di 10.000,00 euro di ammenda per la società Foggia Calcio S.r.l.-. Rileva questa Commissione che la circostanza che l’Adamo abbia telefonato il 2 febbraio 2003 all’assistente arbitrale Giovanni Sasso è provata dalla dichiarazione del Sasso, dalla madre di costui, dal fatto che il 5 febbraio, giorno in cui secondo l’Adamo era stata effettuata la telefonata, il Presidente della Lega Professionisti Serie C aveva già inviato una nota con la quale evidenziava la comunicazione avuta dal Commissario Can C da parte del Sasso. Il contenuto della telefonata, riportata dal Sasso, non ha alcuna rilevanza nell’odierno procedimento. Quello che invece occorre rilevare e sanzionare è che l’Adamo ha affermato il falso negando di avere effettuato la telefonata al Sasso il 2 febbraio 2003. Tale comportamento configura in ogni caso la violazione dell’art.1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva da parte dell’Adamo e la conseguente violazione dell’art.2 comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva da parte della società Foggia Calcio S.r.l.-. Tenuto conto delle circostanze e dei fatti la sanzione può essere applicata per come in dispositivo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di infliggere al dirigente Vincenzo Adamo la sanzione dell’inibizione per tre mesi ed alla società Foggia Calcio S.r.l. l’ammenda di 500,00 euro.
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