Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 20/C del 10 settembre 2003- pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MARCO BIAGIANTI TESSERATO ALL’EPOCA DEI FATTI PER LA SOCIETA’ FLORENTIA VIOLA S.P.A. ATTUALMENTE TESSERATO PER LA SOCIETA’ FANO CALCIO S.R.L.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 20/C del 10 settembre 2003- pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MARCO BIAGIANTI TESSERATO ALL’EPOCA DEI FATTI PER LA SOCIETA’ FLORENTIA VIOLA S.P.A. ATTUALMENTE TESSERATO PER LA SOCIETA’ FANO CALCIO S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stata contestata al calciatore Marco Biagianti, già tesserato per la società Florentia Viola S.p.a. ed oggi tesserato per la società Fano Calcio S.r.l., la violazione di cui all'art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva a causa del mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'agente di calciatori Roberto La Florio, rilasciando altro incarico all'agente Eugenio Ascari nonostante il precedente incarico non fosse ancora scaduto. Agli atti figurano i due mandati: il primo venne conferito il 29 agosto 2002, con durata fino al 28 agosto 2004; il secondo mandato risulta firmato il 7 ottobre 2002. Il calciatore, che ha fatto pervenire memoria difensiva, non contesta i fatti, protestando la sua buona fede, e riferendo di essere convinto che il mandato conferito al La Florio potesse essere revocato in qualsiasi momento senza alcuna formalità. All'odierna riunione è comparso solo il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C., avvocato Mario Taddei Sassolini, che ha chiesto l'affermazione di responsabilità dell'incolpato, con irrogazione di 500,00 euro di ammenda. Precisato che, con riferimento al primo mandato, il calciatore non ha dato disdetta e non ha provveduto a revocare l'incarico, ritiene la Commissione che la giustificazione addotta dall'interessato non abbia pregio, essendo chiaro il testo del mandato sottoscritto e risultando la data di scadenza del medesimo scritta a penna e quindi chiaramente evidenziata nel corpo del testo. Il fatto integra quindi la violazione contestata, non potendosi dire rispettoso dei principi enunciati nell'art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva il comportamento di cui sopra. Si stima sanzione congrua, ai sensi dell'art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva, quella di 400,00 euro di ammenda. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare al calciatore Marco Biagianti (Fano Calcio S.r.l.) l'ammenda di 400,00 euro.
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