Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 20/C del 10 settembre 2003- pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI IACOBUCCI MARIO TESSERATO DIRETTORE SPORTIVO.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 20/C del 10 settembre 2003- pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI IACOBUCCI MARIO TESSERATO DIRETTORE SPORTIVO. Su deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare ha contestato al sig. Mario Iacobucci, la violazione di cui art.1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 27, comma 2) dello Statuto Federale e all’art. 10 del Regolamento dell’elenco speciale dei Direttori per avere eluso la esclusiva competenza del Collegio Arbitrale previsto dall’Ordinamento Federale nelle controversie aventi ad oggetto il rapporto per le società sportive e i direttori sportivi iscritti nell’elenco speciale, ricorrendo alla Giurisdizione Ordinaria al fine di ottenere dalla società Foggia il pagamento di emolumenti dipendenti dal contratto stipulato con la stessa in data 4 Maggio 2002. A propria discolpa lo Iacobucci ha fatto pervenire a questa Commissione una memoria con la quale ha ammesso di aver fatto ricorso alla Giustizia Ordinaria senza intesa di violare le norme del Codice di Giustizia Sportiva, ritenendole inapplicabili alla fattispecie per avere egli stipulato con la società Foggia Calcio S.r.l. un semplice contratto di consulenza. A conferma ha aggiunto di essere disposto ad abbandonare l’azione monitoria intrapresa. All’odierno dibattimento è intervenuto il rappresentante della Procura Federale, avvocato Mario Taddeucci Sassolini, il quale ha concluso per l’affermazione della responsabilità dell’incolpato in ordine ai fatti contestati, con irrogazione della sanzione della squalifica di sei mesi. Osserva la Commissione che risulta provato il compimento da parte di Mario Iacobucci dei fatti contestati avendo egli espressamente riconosciuto di aver adito l’autorità Giudiziaria Ordinaria pur essendo tesserato per la società Foggia Calcio S.r.l. e perciò non potendo riconoscersi pregio agli argomenti difensivi dal medesimo dedotti a proprio discarico, deve affermarsi la sua responsabilità con irrogazione della sanzione indicata in dispositivo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di infliggere a Mario Iacobucci direttore sportivo la sanzione dell’inibizione di tre mesi.
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