Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 28/C del 17 settembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ CASTEL DI SANGRO S.R.L. E DEL SUO AMMINISTRATORE UNICO FAUSTA BERGAMOTTO.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 28/C del 17 settembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ CASTEL DI SANGRO S.R.L. E DEL SUO AMMINISTRATORE UNICO FAUSTA BERGAMOTTO. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato contestato a Fausta Bergamotto, amministratore unico della società Castel di Sangro S.r.l. e alla società Castel di Sangro S.r.l. per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2 comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva, la violazione dell’art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art 44 comma 8) delle N.O.I.F. per non aver inviato alla società Poggibonsi Valdelsa S.r.l., nonostante ripetuti solleciti, la scheda sanitaria del calciatore Daniele Federici da loro tesserato con decorrenza 28/1/2003. Con memoria depositata nelle forme e nei termini di rito il difensore faceva presente che la deferita, pochi giorni dopo il tesseramento del calciatore Daniele Federici, aveva provveduto a richiedere alla società di provenienza la scheda sanitaria del calciatore, mai trasmessa; concludeva quindi per l’infondatezza del deferimento, protestando altresì la mancata prova dei “ripetuti solleciti” che la società Poggibonsi Valdelsa S.r.l. afferma di aver rivolto alla società deferita per ricevere la scheda sanitaria del calciatore in argomento. All’odierna riunione erano presenti il rappresentante della Procura Federale, avvocato Federico Bagattini ed il difensore, avvocato Monica Fiorillo, che concludevano come da verbale. Osserva la Commissione che manca del tutto la prova della sussistenza dell’illecito contestato. Non è stata infatti data alcuna prova dei “ripetuti solleciti” che la società Poggibonsi Valdelsa S.r.l. afferma di aver rivolto alla società deferita per ricevere la scheda sanitaria del calciatore in argomento. Quanto affermato in memoria difensiva trova poi pieno riscontro in un fax, che risulta inviato alla società A.S. Sora S.r.l. in data 17 settembre 2002 e con il quale si richiede la trasmissione della scheda sanitaria del calciatore Daniele Federici ai sensi delle vigenti norme N.O.I.F.-. L’insussistenza dell’addebito impone quindi il proscioglimento dei deferiti. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Fausta Bergamotto, amministratore unico della società Castel di Sangro S.r.l. e la società Castel di Sangro S.r.l. dall’addebito loro ascritto.
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