Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 28/C del 17 settembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ CASTELNUOVO GARFAGNANA S.R.L. E DEL SUO PRESIDENTE MAURO MARCHINI.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
C.U. n. 28/C del 17 settembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA
SOCIETA’ CASTELNUOVO GARFAGNANA S.R.L. E DEL SUO
PRESIDENTE MAURO MARCHINI.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato contestato
a Mauro Marchini, presidente della società Castelnuovo Garfagnana S.r.l. e
alla società Castelnuovo Garfagnana S.r.l., per responsabilità diretta la
violazione di cui all’art. 2 comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva, la
violazione dell’art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva in relazione
all’art 44 comma 8) delle N.O.I.F. per non aver inviato alla società Poggibonsi
Valdelsa S.r.l., nonostante ripetuti solleciti, la scheda sanitaria del calciatore
Pacifico Fanani da loro tesserato con decorrenza 4/9/2003.
Nessuna memoria perveniva alla Commissione da parte dei deferiti.
All’odierna riunione era presente il solo rappresentante della Procura
Federale avvocato Federico Bagattini, che concludeva come da verbale.
Osserva la Commissione che agli atti risulta una sola richiesta di
trasmissione della scheda sanitaria afferente il calciatore Pacifico Fanani
rivolta dalla società Poggibonsi Valdelsa S.r.l. alla società U.S. Castelnuovo
Garfagnana S.r.l.; quest’ultima società, ricevuta la richiesta scritta del
Poggibonsi Valdelsa S.r.l., provvide in breve tempo a trasmettere alla società
richiedente la scheda sanitaria completa del calciatore Pacifico Fanani.
La mancanza della prova dei “ripetuti solleciti” che la società
Poggibonsi Valdelsa S.r.l. afferma di aver rivolto alla società deferita per
ricevere la scheda sanitaria del calciatore in argomento ed il pronto riscontro
all’unica richiesta documentata rivolta alla società deferita, fanno
verosimilmente ritenere che il comportamento della società U.S. Castelnuovo
Garfagnana S.r.l. e del presidente Marchini sia stato il frutto di una mera
disattenzione e non certo l’espressione della volontà di tenere un
comportamento contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza che devono
sempre accompagnare l’agire dei tesserati; ne consegue che gli odierni
deferiti debbono essere prosciolti dagli addebiti loro ascritti.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere Mauro Marchini, presidente della società Castelnuovo
Garfagnana S.r.l. e la società Castelnuovo Garfagnana S.r.l. dall’addebito loro
ascritto.
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