Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 44/C dell’1 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. REGGIANA S.P.A.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 44/C dell’1 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. REGGIANA S.P.A.-. Il Presidente della Lega Professionisti di Serie C ha deferito a questa Commissione la società A.C. Reggiana S.p.a., per violazione dell'art. 1, comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 34/B/a del Regolamento del Settore Tecnico, per aver utilizzato quale allenatore il sig. Angelo Adamo Gregucci, tesserato per altra società nella stessa stagione sportiva 2001/2002. All'esito dell'odierna riunione, precisato che nessuno è intervenuto per la società deferita, ritiene la Commissione documentalmente provata la violazione contestata e pertanto, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, stima sanzione adeguata quella dell'ammenda di 700,00 euro. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società A.C. Reggiana S.p.a. l'ammenda di 700,00 euro.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it