F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 23 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. CASEIFICIO D’ANNA S. NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 1.000.000 INFLITTALE; A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE SUPPA MARCO E DI ESSA RECLAMANTE IN RELAZIONE ALLA GARA VITULAZIO/CASEIFICIO D’ANNA S. NICOLA del 30.5.1995 PERBVIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff.n.25 del 5.10.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 23 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. CASEIFICIO D'ANNA S. NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 1.000.000 INFLITTALE; A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE SUPPA MARCO E DI ESSA RECLAMANTE IN RELAZIONE ALLA GARA VITULAZIO/CASEIFICIO D'ANNA S. NICOLA del 30.5.1995 PERBVIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff.n.25 del 5.10.1995) L'U.S. Caseificio.D'Anna S. Nicola ha inoltrato appello a questa C.A.F avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 2&del 5 ottobre 1995, con la quale veniva comminata alla società stessa la sanzione dell'ammenda di L: 1..OOO.OOO,.a seguito del procedimento instaurato su deferimento del Procuratore Federale.a carico del calciatore Suppa Marco e di detta società, per violazione rispettivamente degli artt. 1 comma 1 e 6 comma 2 C.G.S., in relazione ai comportamenti antiregolamentari posti in essere dal calciatore stesso in occasione della gara Vitulazio/Caseificio D'Anna S. Nicola del 30.4.1995. L'appello è inammissibile. Osserva infatti il Collegio che la sanzione di che trattasi non rientra fra quelle impugnabili ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett d) C.G. S. Per i suesposti motivi Ia C.A.F dichiara inammíssibile ai sensi dall'art. 35comma .4 lett. d).C.G:S:,I'appello some sopra proposto..dall'U.S. caseificio.D'Anna. S.Nicola di San Nicola La Strada (Caserta) e dispone.l'incameramento della relativa tassa.
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