F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 23 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ALLENATORE BOVERO PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI TRE INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C-G.S. (Delibera della Commissiohe Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 14 del 19.10.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 23 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'ALLENATORE BOVERO PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI TRE INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C-G.S. (Delibera della Commissiohe Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 14 del 19.10.1995) Il Procuratore Federale con nota del 12.9.1995 deferiva alla Commissíone Disciplinare presso il Comitato Regionale Líguria il Sig. Bavero Pietro, allenatore dell'A.S. Porto Vado, per violazióne dall'art. 1 comma 3 C.G.S., per avere espresso nella dichiarazione resa al quotidiano "II Secolo XIX" del 18.7.1995 giudizi lesivi della reputazione della dirigenza F.I.G.C.. nonchè I'A.S. Porto Vado quale responsabile oggettiva, ex art..6 comma 2 C.G.S., della violazione ascritta al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel C.U. n-.14 del l9:cttobre 1995, infliggeva all'allenatore Bovero Pietro la sanzione dell'ínibizione, di cui all'att. 9 comma 1 lett. e) C..G.S.;.per mesi tre ed alla A.S. Porto Vado, responsabile oggettiva delI'operato del proprio tesserato., l'ammenda di. L...500.000, ai sensi dall'art. 8 comma 1 lett b) C.G.S.. Contro tale decisione ricorre ora a questa Commissione d'Appello Federale il Sig. Bovero Pietro, il quale lamenta sostanzialmente la, ingiustizia della decisione impugnata che non avrebbe tenuto conto del fatto che il comportamento contestato altro non sarebbe che una manifestazione di critica fondata sui fatti veri. Conclude chiedendo I'annullamento della decisione. L'appello e inammissibile. Ed invero, ai sensi dall'art. 35 n. 4 d/d1 C.G.S., e ammesso reclamo alla Commissione d'Appello Federale neí confronti delle decisioni delle Commissioni Disciplinarí solo quando riguardano; per ciò che rileva nel presente giudizio , "squali iche per i tesserati od inibizioni dei dirigenti che vadano oltre i 12 mesi".: . Atteso che nella specie si controverte su di una inibizione di tre mesi, il reclamo de quo si appalesa inammissibile. Per questí motiví..la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi.dell'art 35 domma 4 lett. d/d1 C.G.S., I'appello come sopra proposto dall'allenatore Bovero Pietro e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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