F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 30 Novembre 1995. – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL SIG. BUFFO FRANCESCO E DELL’U.S. BORGOTORRE AVVER- SO LE SANZIONI DELL’ INIBIZIONE FINO AL 31.1.1996 E DELL’AMMENDA DI L. 1.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S: (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n.:10 del 12.10.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 30 Novembre 1995. – pubbl. su www.figc.it
APPELLI DEL SIG. BUFFO FRANCESCO E DELL'U.S. BORGOTORRE AVVER-
SO LE SANZIONI DELL' INIBIZIONE FINO AL 31.1.1996 E DELL'AMMENDA DI L.
1.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE
DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA, PER VIOLAZIONE
RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S: (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle
d'Aosta - Com. Uff. n.:10 del 12.10.1996)
Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 10 del 12 ottobre 1995, assunta a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta della Lega Nazionale Dilettanti, la competente Commissione Disciplinare riteneva il Presidente dall'U.S. Borgotorre, Francesco Buffo, responsabile di violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S. per avere chiesto ed ottenuto di poter esporre sulle divise della propria società una scritta pubblicitaria che, dietro la denominazione "Zapp Caffé 144.14.14.14" evidenziava il numero di una linea telefonica riservata ai maggiorenni, e la società stessa, responsabile oggettiva, ai sensi dall'art. 6 comma 2 stesso Codice.
Conseguentemente infliggeva al dirigente I' inibizione fino al 31.1.1996 e alla società I' ammenda di L. 1.000.000.
Avverso tale delibera ricorreva a questa C.A.F. il Buffo - in proprio e in nome dell' U.S. Borgotorre - chiedendone l' annullamento.
L' appello è inammissibile.
Anche a tacere della circostanza che un dirigente inibito, stante I' immediata efficacia della sanzione inflitta, non è legittimato a rappresentare dinanzi agli Organismi disciplinari la società, per tutta la durata della inibizione stessa, è operativa, nella specie, il disposto dall'art. 35 comma 4.lett. d) C.G.S., che limita I' impugnabilità dinanzi alla C.A.F. delle inibizioni a quelle che superino i dodici mesi (mentre quella del Buffo è inferiore a tale durata); e che esclude il ricorso per le ammende, di qualunque entità siano.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue I' incameramento della relativa tassa.
Per i suesposti motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Sig. Buffo Francesco e dall' U.S. Borgotorre di Torrazza Piemonte (Torino), li dichiara inammissibili ai sensi dall'art. 35 n. 4/d C.G.S. Ordina l' incameramento delle relative tasse.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 30 Novembre 1995. – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL SIG. BUFFO FRANCESCO E DELL’U.S. BORGOTORRE AVVER- SO LE SANZIONI DELL’ INIBIZIONE FINO AL 31.1.1996 E DELL’AMMENDA DI L. 1.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S: (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n.:10 del 12.10.1996)"