F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 11 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE GAROFALO ALESSANDRO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA LISTA DI TRASFERIMENTO DALLA A.P. IGLESIAS ALLA S.S. LEONZIO ED IL DEFERIMENTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE SARDEGNA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 6/D – Riunioni dell’/9.9.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 11 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE GAROFALO ALESSANDRO AVVERSO L'ANNULLAMENTO DELLA LISTA DI TRASFERIMENTO DALLA A.P. IGLESIAS ALLA S.S. LEONZIO ED IL DEFERIMENTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE SARDEGNA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 6/D - Riunioni dell'/9.9.1995) Con atto 18.7.1995 la Polisportiva Iglesias reclamava dinanzi la Commissione Tesseramenti avverso la validità della lista di trasferimento del calciatore Garofalo Alessandro da essa Polisportiva Iglesias alla S.S. Leonzio. Adduceva la reclamante di avere rilasciato al calciatore una lista di trasferimento segnata sulla voce "prestito" e priva della firma del presidente, e di avere poi appreso che il predetto era stato trasferito a titolo definitivo a favore della S.S. Leonzio. La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 6/D Riunioni dell'8/9.9.1995, annullava la lista e deferiva, per violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., il calciatore e la stessa società reclamante alle competenti Commissioni Disciplinari. Avverso tale decisione ha proposto appello Garofalo Alessandro, denunciandone I'infondatezza. Osserva la C.A.F. che il reclamo inoltrato in data 18.7.1995 dalla Polisportiva Iglesias alla suddetta Commissione era inammissibile, svende esso ad oggetto una lista le, squalifiche non scontate nell'annata nella quale sono state comminate si scontano nelI' annata successiva nella squadra nella quale il calciatore giocava quando è avvenuta I' infrazione, con I' eccezione del calciatore impiegato come "fuori quota" nel Campionato Juniores, il quale deve scontare la squalifica in occasione di prima gara del campionato della prima squadra. La questione si fonda sul punto se per prima gara deve intendersi quella da disputarsi nella prima giornata utile del campionato ancora in corso o nella prima giornata del campionato che la prima squadra della società di appartenenza del calciatore disputerà nella stagione successiva. Dal tenore delle vigenti norme ritiene il Collegio possa desumersi che per "prima giornata di campionato" deve intendersi quella del campionato della successiva annata sportiva. Pertanto, nel caso di specie, non avendo il calciatore Rossi Daniele scontato la squalifica nella prima giornata del corrente Campionato disputato dalla prima squadra, per il consolidato principio della "perpetuatio sanzionatoria" viene a trovarsi in posizione irregolare in tutte le gare cui partecipa fino a quando la squalifica non sarà scontata, con le conseguenze previste dall' art. 7 comma 5 lett. a) C.G.S.. Deve quindi essere confermata la decisione della Commissione Disciplinare secondo cui il calciatore il quale può non scontare la squalifica nell'annata sportiva in cui era stata inflitta essendo il Campionato Juniores terminato, deve scontarla in quella successiva e, se fuori quota, la sanzione è da scontarsi in gara della prima squadra, ovviamente dell'annata successiva al provvedimento disciplinare. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge I' appello come sopra proposto dall'A.C. Montemurlo di Montemurlo (Firenze) e dispone I' incameramento della relativa tassa. di trasferimento datata 2.9.1994, e risultando quindi proposto ben oltre il termine previsto dell'art. 95 punto 12 N.O.I.F. L' impugnata decisione va quindi annullata senza rinvio, ex art. 27 n. 5 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F., pronunciando sull'appello come sopra proposto dal calciatore Garofalo Alessandro, annulla senza rinvio, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., I'impugnata delibera, confermando, altresì, il trasferimento inficiato davanti alla Commissione Tesseramenti. Ordina la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it