F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 14 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. ALIOTTA EMANUELE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO A.C. 30.6.1996 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1. COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com, Uff. n. 19/Disc. dell’8.2,1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 14 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. ALIOTTA EMANUELE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO A.C. 30.6.1996 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1. COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com, Uff. n. 19/Disc. dell'8.2,1996) II Sig. Aliotta Emanuele, Presidente dall'U.S. Peloro ha proposto appello dinanzi questa C.A.F. avverso la sanzione dell'inibizione fino al 30.6.1996, inflittagli, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sicilia - per violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione a dichiarazioní lesive e tendenziose nei confronti di organi federali rese ad Organi di stampa - dalla Commissione Disciplinare presso detto Comitato, apparso sul Com. Uff. n. 19/Disc. dell'8 febbraio 1996. L'appello è inammissibile, trattandosi di sanzione non impugnabile in quanto inferiore a dodici mesi, ai sensi del disposto dall'art. 35.n. 4 lett. d/dt C.G.S. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 d/d1 C.G.S:, I'appello come innanzi proposto dai Sig. Aliotta Emanuele ed ordina I'incamera-, mento della relativa tassa.
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