F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 26/C – RIUNIONE DEL 28 MARZO 1996 APPELLO DEL SIG. DONZELLINI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.1997 INFLITTAGLI, A SEGUITO DEI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 32 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 41 dell’8.2.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 26/C - RIUNIONE DEL 28 MARZO 1996 APPELLO DEL SIG. DONZELLINI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.1997 INFLITTAGLI, A SEGUITO DEI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 32 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 41 dell'8.2.1996) II Procuratore Federale, con atto del 19 dicembre 1995 deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria Menghinelli Stefano, Presidente dell'A.S. Tiber, Ciliani Gabriele, dirigente della stessa società e Donzellini Massimo, tesserato della Ternana Calcio s.r.l., per rispondere della violazione di cui all'art. 1, primo comma, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in occasione della gara Fortebraccio/Tiber, disputata il 29 maggio 1995 per il Campionato di 2a Categoria, il Menghinelli e íI Ciliani consentito al Donzellini di prendere parte alla gara quale massaggiatore della squadra della A.S. Tiber, in posizione di tesseramento irregolare; della violazione dall'art. 32, quarto comma, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere il Donzellini, non il consènso del Menghinelli e del Ciliani, iniettato, prima della suddetta gara, a diversi calciatori della A.S. Tiber il medicinale Maxi Cortex 2000, vietato in quanto ritenuto "dopante". Cori lo stesso atto veniva deferita anche I'A.S. Tiber, per violazione dell'art. 6, primo e secondo comma, C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva, per rispondere della violazione ascritta al proprio presidente e al proprio dirigente. All'esito del dibattimento, la Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 7 febbraio 1995, riconosceva le responsabilità degli incolpati e dell'A.S. Tiber, in conformità delle conclusioni del Procuratore Federale, e irrogava le conseguenti sanzioni. Interessa il presente procedimento, originato dall'appello proposto dal Donzellini, solo la posizione di quest'ultimo al quale il predetto giudice ha inflitto la squalifica fino al 30 novembre 1997. La Commissione Disciplinare, in via preliminare, ha ritenuto la propria competenza a giudicare del caso, rilevando la non operatività nella fattispecie della disposizione di cui all'art. 22, quinto comma, del Codice di Giustizia Sportiva - per il quale, nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse la competenza è della Commissione Disciplinare della Lega superiore - poiché il Donzellini, contrariamente a quanto da lui affermato, non risultava tesserato per la Ternana Calcio nella stagione 1994/95. Nel merito, la Commissione Disciplinare ha poi ritenuto la responsabilità del Donzellini, sul rilievo che questi, per la sua attività ospedaliera (quale infermiere) e per la sua esperienza anche nello specifico settore dello sport (quale massaggiatore) non poteva non conoscere, contrariamente a quanto sostenuto nelle proprie tesi difensive, la natura "dopante" del medicinale somministrato ad alcuni calciatori dell'A.S. Tiber prima dell'inizio della gara del 28 maggio 1995 Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede il Donzellini deducendo, in rito, la incompetenza della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Umbria e la competenza della Commissione Disciplinare presso la Lega Interregionale, in quanto tesserato per la stagione 1994/95 per la Ternana Calcio, e, nel merito, la non colpevolezza, con varie argomentazioni, sostanzialmente fondate sulla buona fede determinata dalla inconsapevolezza dell'effetto "dopante" del medicinale iniettato prima della gara ai calciatori dell'.A.S. Tiber e, in subordine, la eccessività della sanzione irrogatagli. È fondata l'eccezione in rito. II Donzellini, da accertamenti svolti da questa C.A.F. risulta tesserato nella stagione sportiva 1994/95 per la Ternana Calcio s.r.l. come massaggiatore. Agli atti, inoltre, risulta depositata, oltre a una dichiarazione in tal senso dì detta società, anche il tesserino di riconoscimento rilasciato al Donzellini dalla F.I.G.C. (tess. n. 2062/21 ). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria era, pertanto, incompetente, conformemente a quanto prospettato nell'eccezione sollevata dall'appellante, a giudicarlo. Non resta, quindi, a questa C.A.F. che annullare, in applicazione dall'art. 27, ottavo comma, del Codice di Giustizia Sportiva, I'impugnata decisione, nella parte relativa alla sanzione inflitta all'appellante e rinviare gli atti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti per il rinnovo del procedimento nei confronti del Donzellini. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal Sig. Donzellini Massimo, annulla, ai sensi dall'art. 27 n.8 del Codice di Giustizia Sportiva per incompetenza dell'organo che ha deciso, l'impugnata delibera, limitatamente alla parte inerente la sanzione inflitta al reclamante, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti per nuovo procedimento. Ordina la restituzione della tassa versata.
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