F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 9 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. PORTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL’31.3.1997 INFLITTA AL SIG. SILVESTRI ROBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 41 dell’4.4.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 9 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. PORTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL'31.3.1997 INFLITTA AL SIG. SILVESTRI ROBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 41 dell'4.4.1996). Con atto apedito il 10.4.1996, il Presidente del FC. Porto ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, di cui al Com. Uff. n. 41 del 4 aprile 1996, con la quale è stata confermata la sanzione della squalifica inflitta fino al 31.3.1997 al dirigente Silvestri Roberto. II F.C. Porto in questa sede contesta, in maniera peraltro generica, tutti gli addebiti mossi al proprio dirigente (di avere aggredito e colpito con uno schiaffo il portiere della squadra avversaria, di aver tentato di raggiungere le tribune per venire a vie di fatto con i tifosi di parte avversa, nonché per avere, a fine gara, proferito gravi minacce e frasi offensive nei confronti dell'arbitro). L'appello non è meritevole di accoglimento. Ed invero, la decisione impugnata ha messo in risalto come la veridicità dei fatti contestati emerga, al di fuori di ogni ragionevole dubbio, dal rapporto arbitrale che è stato peraltro integralmente confermato dal Direttore di gara, in sede di audizione dinanzi la Commissione Disciplinare. La decisione, pertanto, deve essere confermata quanto all'accertamento dei fatti, stante, come noto, la natura di fonte privilegiata di prova quale é quella del referto di gara. Del pari la decisione stessa deve essere confermata per quanto concerne la misura della sanzione che appare del tutto adeguata alla gravità del comportamento tenuto dal dirigente Silvestri Roberto, comportamento che si è estrinsecato, come sopra specificatosi, in tre momenti diversi. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge I'appello come in epigrafe proposto dal F.C. Porto di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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