F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 16 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CASCIARI PIERGIORGIO CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D., PER COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI TENUTI IN VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 16 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CASCIARI PIERGIORGIO CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D., PER COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI TENUTI IN VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. Con atto del 16.2.1996 il Procuratore Federale ha deferito a questa Corte Federale il Sig. Casciari Piergiorgio, Consigliere del Comitato Regionale Toscana, per rispondere della violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., per aver fomentato una campagna denigratoria nei confronti del Presidente del Comitato Provinciale di Massa Carrara, Sig. Bertipagani Giovanni, ed aver avuto atteggiamenti offensivi e ricattatori nei confronti del Presidente del Comitato Regionale Toscana a1 fine di indurlo a procedere alla sostituzione del Bertipagani, nonchè per aver continuato, dopo 1a sua nomina a Consigliere regionale, a gestire l'U.S. Aullese della quale era stato dirigente. Nulla ha controdedotto in merito il deferito, i1 quale ha peraltro portato a conoscenza della Corte, con nota 12.6.1996, di aver rassegnato le proprie dimissioni dalla carica a far data dal 10.6.1996, chiedendo, nel contempo, l'archiviazione del procedimento a suo carico e sostenendo che con le dimissioni sarebbe intervenuta una modifica delle condizioni soggettive di punibilità. Il Procuratore Federale, in sede di audizione, nel sottolineare la particolare gravità degli addebiti contestati al Casciari ha chiesto l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per anni uno. Innanzitutto deve affermarsi la giurisdizione di questa Corte a giudicare il deferito in quanto l'apertura del procedimento è originata da violazioni regolamentari ascrivibili a condotta in trasgressione dei,doveri connessi alla posizione di dirigente federale che non può essere in alcun modo caducata a seguito di un atto palesemente strumentale quale appaiono le dimissioni rassegnate in pendenza di procedimento. Per quanto attiene più prettamente al merito, ritiene la Corte che la gravità dei comportamenti tenuti dal Casciari nelle surriferite circostanze emerge con sufficienti riscontri dalle risultanze degli accertamenti espletati dall'Ufficio Indagini, per cui appare congruo sanzionarli con 1'inibizione per anni 1. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come in epigrafe proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Casciari Piergiorgio responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nel- l'ambito federale per anni l.
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