F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 16 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MORONE LORENZO, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE TENUTA IN OCCASIONE DELLA GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE CERRETO SANNITA/ARIANO V.U. DEL 26.12.7995.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale n. 7/CF del 16 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MORONE
LORENZO, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI DELLA
L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER CONDOTTA
ANTIREGOLAMENTARE TENUTA IN OCCASIONE DELLA GARA DEL CAMPIONATO
JUNIORES REGIONALE CERRETO SANNITA/ARIANO V.U. DEL 26.12.7995.
Il Procuratore Federale, con nota del 20.3.1996, ha deferito alla Corte Federale l'Architetto
Lorenzo Morone, Componente della Commissione Impianti Sportivi della L.N.D., su
segnalazione del Giudice Sportivo della Lega stessa, in relazione a pretesi comportamenti
antiregolamentari posti in essere dal Morone.
Rileva il Procuratore Federale che il Morone, durante l'intervallo della partita Real Cerreto
Sannita/Ariano U.U. del 26.12.1995 del Campionato Juniores Regionale Campano, raggiungeva
l'arbitro dell'incontro, Sig. Marco Zeno, nello spogliatoio, richiedendogli di effettuare un minuto
di raccoglimento, in memoria di un giovane della cittadina sannita, uccisosi drammaticamente il
giorno precedente; e che a1 rifiuto dell'arbitro, che dichiarava di non poter aderire all'invito per
non essere stato autorizzato dal Comitato, inveiva contro di lui profferendo parole ingiuriose e
minacciose, in violazione delle prescrizioni dall'art. 1 comma l del Codice di Giustizia Sportiva,
mantenendo con ciò un comportamento ritenuto non conforme ai principi sportivi della
rettitudine e della correttezza.
Nel rapporto arbitrale veniva precisato che, come già fatto presente ai dirigenti della squadra
locale prima dell'inizio della partita, l'arbitro aveva reiteratamente spiegato anche a1 Morone,
nel corso dell'intervallo, le ragioni che gli impedivano di accogliere la richiesta, e cioè la
mancanza di qualsiasi autorizzazione da parte dei competenti organi; ma, ciononostante, il
predetto dapprima in maniera inurbana inveiva nei suoi confronti e poi con tono minaccioso
asseriva ad alta voce (fra l'altro): "tu non capisci niente"..."1a persona che è morta é figlio di un
mio carissimo amico e tu non puoi rifiutarti di fare il, minuto di raccoglimento", "non finisce qui
la faccenda", "sei un imbecille".
Il Morone, con memoria in atti, chiariva il proprio comportamento, spiegando come il suo
intervento era avvenuto su richiesta dei dirigenti del Cerreto e che esso era giustificato
dall'esigenza di dimostrare agli spettatori che non era vero che la Federazione fosse insensibile
ai problemi dei giovani. Precisava ancora che, quale dirigente federale, aveva cercato di far
comprendere all'arbitro che non aveva capito niente della particolare situazione che si era creata
in campo e fra il pubblico a causa del drammatico evento del giorno precedente; che, nella sua
veste di dirigente federale, si era anche assunto la responsabilità di autorizzare comunque
l'arbitro ad accogliere la richiesta dei dirigenti locali e del pubblico, che non poteva
comprendere un atteggiamento legato ad un mero formalismo regolamentare; che ciò aveva
fatto anche al fine di evitare rischi per l'ordine pubblico, e sempre nella convinzione di non
violare i principi della correttezza e della lealtà, ma anzi di compiere un preciso dovere di
carattere sportivo ed insieme umano.
All'udienza del 14.6.1996 il Procuratore Federale e il Sig. Morone, con l'assistenza del
difensore, hanno, rispettivamente, insistito, il primo per l'affermazione di responsabilità
dell'indagato con richiesta di irrogazione della inibizione per mesi sei, e il secondo per il
proscioglimento in quanto i fatti addebitatigli non configurano violazioni regolamentari.
Ritiene la Corte che gli elementi probatori raccolti agli atti del procedimento non
giustificano la richiesta di completo proscioglimento del Morone, ma che tuttavia 1a sanzione
da infliggergli debba essere più lieve, l'ammonizione, rispetto a quella della inibizione per mesi
sei formulata dal Procuratore Federale.
Deve, invero, riconoscersi che l'intervento dell'Arch. Morone fu sicuramente sollecitato, in
totale buona fede, da circostanziate ragioni di umanità e di solidarietà, come vissute da chi,
insieme a molti altri, era ancora colpito dal drammatico luttuoso evento del suicidio di un
giovane, avvenuto il giorno precedente, che aveva fortemente scosso la comunità locale; tanto
più che il Morone era legato da sentimenti di viva amicizia con il genitore del giovane e in
considerazione ancora della circostanza che i funerali del giovane erano stati celebrati poco
prima dell'inizio dell'incontro calcistico.
Risponde dunque al vero che, in tale situazione, i dirigenti della squadra locale prima, e il
Morone alla fine del primo tempo e nel corso dell'intervallo fossero portatori di un comune
sentimento della generalità degli spettatori, che auspicavano vivamente un segno concreto di
solidarietà nei confronti del povero giovane ed insieme la manifestazione di un atto di
comprensione e di riflessione sulla condizione giovanile in generale e sul contributo che lo sport
poteva essere in grado di dare a tali problemi. Tanto è vero che, al fischio di inizio della ripresa,
le due squadre, con un tacito accordo, decisero di procedere comunque spontaneamente ad
osservare un minuto di accoglimento. Nè a tale decisione fu probabilmente estranea una qualche
ragionevole preoccupazione di evitare che la protesta degli spettatori potesse assumere toni di
una certa gravità.
D'altra parte, é anche vero che l'arbitro, estraneo all'ambiente, giunto in loco poco prima
dell'inizio della partita, non fosse inizialmente a conoscenza di fatti e in ogni modo non abbia
potuto o non sia stato in grado di congruamente percepire la delicatezza della situazione
particolare che si era creata in campo. Il suo rifiuto, dunque, ripetuto e motivato, di non poter
aderire alla richiesta di dar luogo ad un minuto di raccoglimento, in mancanza di qualsiasi
autorizzazione in proposito, se poteva apparire ai giocatori e ai presenti i1 frutto di uno zelo
eccessivo, rigoroso e ingiustificatamente formalistico, rappresentava per lui, in buona fede
anche questa volta, nient'altro che il doveroso adempimento di un comportamento al quale non
riteneva di potersi sottrarre, pena la inosservanza di una prescrizione regolamentare.
E però, non può affermarsi che i1 suo atteggiamento fosse, dal punto di vista obiettivo e
soggettivo, illecito, ingiustificato, provocatorio.
La reazione del Morone, perciò, se spiegabile in gran parte per tutte 1e ragioni suesposte,
che certamente costituiscono rilevanti motivi di attenuazione della sua responsabilità, ha
oltrepassato il segna laddove si è concretata in un paio di frasi ingiuriose indirizzate all'arbitro,
lesive dell'onorabilità professionale e della reputazione dello stesso, come quella "tu non capisci
niente" e sopratutto quella "sei un imbecille", frasi riportate nel rapporto arbitrale (che è unico e
non diviso in due parti, di cui 1a seconda sarebbe un mero supplemento), sulla cui attendibilità
non sussistano peraltro nonostante le contestazioni della difesa del Morone - motivi di dubbio.
Sotto quest'ultimo profilo, dunque, la condotta del Morone - la cui veste di dirigente federale
doveva indurlo a moderazione - non può considerarsi assistita nè da una causa di giustificazione
seppur putativa, che comunque non sarebbe incolpevole, nè da una esimente provocata da un
illecito od arbitrario fatto provocatorio dell'arbitro. Il rigoroso comportamento di quest'ultimo
non giustificava di per sé, la reazione del Morone nei termini sopra censurati, anche se le frasi
profferite si iscrivevano in un quadro complessivo che avrebbe richiesto un più riflessivo
approccio anche da parte dell'arbitro.
Conclusivamente, la Corte ritiene che il Morone debba rispondere del fatto a lui addebitato
che, per tutte le considerazioni esposte, la sanzione a lui applicabile debba essere quella della
ammonizione.
P.Q.M.
la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale,
dichiara il Sig. Morone Lorenzo responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge la
sanzione dell'ammonizione.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 16 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MORONE LORENZO, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE TENUTA IN OCCASIONE DELLA GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE CERRETO SANNITA/ARIANO V.U. DEL 26.12.7995."