F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 29 Ottobre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. CAVOUR AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.9.2001 AL SIG. POCHETTINO ALDO E DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI DA SCONTARE NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1998/99 ALLA SOCIETÀ LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 9 del 24.9.1998).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 29 Ottobre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. CAVOUR AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.9.2001 AL SIG. POCHETTINO ALDO E DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI DA SCONTARE NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1998/99 ALLA SOCIETÀ LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 9 del 24.9.1998). La Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta il Sig. Pochettino Aldo, dirigente del FC. Cavour ed il FC. Cavour per rispondere: - il primo della violazione di cui all'art. 2 comma 1 C.G.S. (illecito sportivo) per avere - al fine di agevolare la propria squadra nella gara San Secondo/Cavour del 29.3.1998 richiesto il 25.3.1998 al calciatore Ciliberto Luca - tesserato per l'U.S. San Secondo - uno scarso impegno promettendogli in cambio il suo interessamento per il trasferimento del calciatore al F.C. Cavour per la stagione sportiva 1998/99 e per avere il successivo 28.3.1998, sempre allo stesso scopo, telefonato al calciatore al quale prometteva in cambio la somma di L. 300.000 per uno scarso impegno e per simulazione di infortunio di gioco durante la partita; - la seconda della violazione dall'art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel C.U. n. 9 del 24 settembre 1998 infliggeva la sanzione dell'inibizione fino al 30.9.2001 al Sig. Pochettíno Aldo, dirigente del FC. Cavour, nonché la penalizzazione di quattro punti in classifica alla società F.C. Cavour ai sensi dall'art. 6 comma 2 C.G.S.. Contro tale decisione ricorre ora a questa C.A.F. la società F.C. Cavour la quale insiste nel sostenere Che la ricostruzione dei fatti posta a base del deferimento e della decisione impugnata che la stessa ha recepito è priva di riscontri obiettivi, carente e contraddittoria. Conclude chiedendo in linea principale l'annullamento delle sanzioni irrogate ed in subordine la riduzione della penalizzazione in capo alla Società. II ricorso inoltrato in data 6.10.1998 si appalesa tardivo poiché proposto oltre il termine di 3 giorni dalla pubblicazione della decisione fissato ai sensi dell'art. 23 comma 13 C.G.S., con il C.U. n. 93/A del 30.4.1998, essendo stata la decisione impugnata, come sopra ricordato, pubblicata nel C.U. del Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta in data 24.9.1998. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per tardività, ai sensi dall'art. 23 n. 5 C.G.S. l'appello come innanzi proposto dal F.C. Cavour di Cavour (Torino) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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