F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 21 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. RONDINELLA AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ BRESSO CALCIO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA S.G.S., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n, 15 del 26.11.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 21 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. RONDINELLA AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ BRESSO CALCIO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA S.G.S., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n, 15 del 26.11.1998) II Presidente del Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ha deferito al Giudice Sportivo di 2° Grado la società Bresso Calcio ed il suo Presidente per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., "per aver organizzato un raduno selettivo di giovani calciatori" presso il proprio campo sportivo "senza la preventiva autorizzazione dei competenti organi della F.I.G.C., raduno al quale partecipavano calciatori già tesserati per altre società, senza che quest'ultima ne fossero state informate ed avessero prestato autorizzazione". II Giudice Sportivo di 2° Grado, con delibera di cui al Com. Uff. n. 15 del 26 novembre 1998, proscioglieva la società, essendo emerso che i calciatori tesserati per altre società, segnatamente per il G.S. Rondinella, si erano presentati in data 16.6.1998, solo dopo cioè che il G.S. Rondinella aveva ufficialmente comunicato ai genitori dei suddetti calciatori il termine della attività per la stagione 1997/1998. Avverso detto proscioglimento ha proposto appello a questa C.A.F. il G.S. Rondinella. L'appello presentato dal G.S. Rondinella va dichiarato inammissibile perché la società reclamante non ha alcuna legittimazione a ricorrere avverso il provvedimento del Giudice Sportivo in quanto non portatrice di interesse diretto. In secondo luogo perché, se anche legittimazione avesse avuto, non sono state osservate le disposizioni di cui agli art. 23 n. 5 e 27 n. 2 lettera a) C.G.S. che sanciscono l'obbligo del contestuale invio, per raccomandata, di copia dei motivi di reclamo alla controparte nel termine di giorni sette dalla data di pubblicazione del provvedimento nel comunicato ufficiale. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 12 C.G.S., per carenza di legittimazione, l'appello come sopra proposto dal G.S Rondinella di Sesto San Giovanni (Milano) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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