F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE LEROSE STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2001, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 29 del 3.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE LEROSE STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2001, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 29 del 3.3.1999) L'atto di appello del Sig. Lerose Giuseppe per il titolo in epigrafe, in qualità di genitore esercente la patria potestà sul figlio minore, Lerose Stefano, è stato presentato e sottoscritto dall'avvocato Francioso Salvatore, sulla base di una delega alla difesa dinanzi a questa C.A.F. Secondo la costante giurisprudenza di questa Commissione va dichiarato inammissibile il reclamo non sottoscritto direttamente dall'interessato; è fatta salva l'ipotesi di atto presentato in forza di una procura speciale conferita con atto notarile; mentre è da considerarsi non valida la semplice procura "ad lites". Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 1 e 5 C.G.S., perché sottoscritto ria persona non leggittimata, l'appello come innanzi proposto dal calciatore Lerose Stefano. Ordina l'incameramento della tassa versata.
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