F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 17 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ALLENATORE SAGRINI COSTANTINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA SANGIUSTESE/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche · Com. Uff. n. 42 del 22.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 17 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'ALLENATORE SAGRINI COSTANTINO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA SANGIUSTESE/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche · Com. Uff. n. 42 del 22.4.1999) La C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dalla S.S. Potenza Picena di Potenza Picena (Macerata), dal Sig. Carestia Franco, dalla Sangiustese Calcio di Monte San Giusto (Macerata), dal Sig. Mancinelli Florindo e dall'allenatore Sagrini Costantino, ritenutane la necessità sospende il giudizio e dispone la segnalazione al Presidente Federale per l'eventuale instaurazione di un procedimento dinanzi la Corte Federale per l'interpretazione delle norme circa la competenza degli Organi disciplinari in riferimento al caso di specie. ERRATA-CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 17/C - RIUNIONE DEL 4.2.1999 Si riporta qui di seguito il testo integrale della decisione di cui al punto 2 del su citato comunicato ufficiale: 2- APPELLO DELL'ORTONOVO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORTONOVO CALCIO/FO.CE. VARA DELL'1.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 22 del 10.12.1998) La Società FO.CE. Vara 1998 proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria in ordine alla regolarit8 della gara Ortonovo Calcio/FO.CE. Vara, disputata per il Campionato di Promozione l'1.11.1998 e terminata con il risultato di 0-0. Deduceva la reclamante che alla predetta gara I'Ortonovo Calcio aveva fatto partecipare il calciatore Smerzi Lorenzo in posizione irregolare. II calciatore, incorso nella squalifica per una giornata di gara per recidività in ammonizioni formali nella "Coppa Liguria", annata sportiva 1997/1998, come da Comunicato Ufficiale n. 16 del 6.11.1997, e successivamente nella squalifica per una giornata nel Campionato di 1 Categoria per la stagione sportiva 1997/1998, come da Comunicato Ufficiale n. 44 del 4.7.1998, non aveva scontato la squalifica inflittagli in "Coppa Liguria". Si opponeva la Società Ortonovo Calcio, sostenendo, sia con controdeduzioni scritte che oralmente avanti la Commissione Disciplinare, che iI calciatore aveva scontato le squalifiche non prendendo parte alla prima gara della "Coppa Italia" (Migliarinese Calcio/Ortonovo Calcio del 29.8.1998), per quanto riguarda la squalifica inflittagli in `Coppa Liguria, e alla prima gara del Campionato di Promozione (Sesta Godano/Ortonovo Calcio del 20.9.1998) per la qualifica inflittagli nel Campionato di 1P Categoria. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 10 dicembre 1998, accoglieva il reclamo e, per l'effetto, infliggeva alla Società Ortonovo Calcio la punizione sportiva della perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-2, in applicazione dall'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Rilevava la Commissione Disciplinare che dal disposto dall'art. 9, comma 9, punto 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale le squalifiche riportate in una manifestazione si scontano nelle successive gare della stessa manifestazione, coordinato con il successivo art. 12, comma 6, per il quale le sanzioni sportive non scontate in tutto o in parte nell'annata sportiva in cui sono state inflitte devono essere scontate nella stagiona successiva, deriva che per la mancata partecipazione della società alla "Coppa Liguria" della stagione sportiva 1998/1999, entrambe le squalifiche a carico dello Smerzi dovevano essere scontate nel Campionato di Promozione. II calciatore, pertanto, era in posizione irregolare nella gara del Campionato di Promozione disputata l'1,11.1998. Propone appello la società Ortonovo Calcio che reitera in sostanza le argomentazioni già dedotte davanti alla Commissione Disciplinare. L'appello deve essere respinto, risultano ineccepibili le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione Disciplinare nell'interpretazione della normativa attinente al regime delle squalifiche. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'Ortonovo Calcio di Ortonovo (La Spezia) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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