F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 25 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. CATOZZI MARCO AVVERSO L’INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 41 del 20.5.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 25 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. CATOZZI MARCO AVVERSO L'INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 41 del 20.5.1999) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 41 del 20 maggio 1999, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, su deferimento del Procuratore Federale, dichiarava Catozzi Marco, segretario dell'A.C.F. Ferrara, ora A.C.F. Football Woman Ferrara. responsabile della violazione dell'ari. 1 comma 1 C.G.S. perché, in concorso con altro tesserato, aveva firmato, in data 6.7.1997, un falso verbale di riunione della società A.C.F. Ferrara, attribuendosi la carica di cassiere-segretario, senza che fosse intervenuta in merito alcuna delibera societaria e, in tale veste, sottoscriveva la domanda di iscrizione al campionato 1997/98. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale Catozzi Marco, invocando una riduzione della sanzione. Osserva la C.A.F. che dagli atti non risultano elementi che possano in qualche modo giustificare l'attenuazione dell'entità della punizione inflitta. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal Sig. Catozzi Marco e dispone incamerarsi la tassa versata.
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