F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 23 novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PUNTURO GIUSEPPE, COMPONENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI MESSINA, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 68 N.O.I.F., PER IL COMPORTAMENTO TENUTO NELLA VESTE DI COMMISSARIO DI CAMPO IN OCCASIONE DELLA GARA NUOVO AIRONE/PARADISO DELL’1.2.1998.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale n. 6/CF del 23 novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PUNTURO
GIUSEPPE, COMPONENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI MESSINA, PER
VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 68
N.O.I.F., PER IL COMPORTAMENTO TENUTO NELLA VESTE DI COMMISSARIO DI
CAMPO IN OCCASIONE DELLA GARA NUOVO AIRONE/PARADISO DELL'1.2.1998.
A seguito di esposto inoltrato dal Vice-Presidente della A.S. Nuovo Airone, Mazzullo
Antonio, concernente pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Commissario di
campo, Punturo Giuseppe, nel corso della gara Nuovo Airone/Paradiso, disputata 1'1.2.1998,
l'Ufficio Indagini procedeva ai relativi accertamenti, a seguito dei quali il Punturo veniva deferito a
questa Corte Federale per rispondere dei comportamenti antiregolamentari di cui in epigrafe.
Le dichiarazioni del Punturo, il quale ha sostenuto di avere solo adempiuto ai doveri di cui
all'att. 68 N.O.I.F., non sono condivisibili.
Risulta infatti dalla relazione dell'Ufficio Indagini che, invece, il Punturo tenne in occasione
della gara un comportamento del tutto anomalo.
Innanzitutto, lungi dal serbare l'incognito cui sono tenuti i Commissari di campo, che solo
nel concorso di particolari esigenze possono intervenire, il Punturo, sebbene siffatta esigenza non
sussistesse, pretese la presenza dei dirigenti delle due squadre nello spogliatoio dell'arbitro.
Orbene, siffatto comportamento colse di sorpresa la terna arbitrale, tanto che lo stesso
arbitro ne rimase sconcertato e, secondo un collaboratore del Direttore di gara, la figura della terna
arbitrale, rimase "sminuita".
Va poi aggiunto che il Punturo, in quella circostanza, rivolto ai dirigenti delle società e alla
terna arbitrale, profferì, senza motivo, la frase "in campo comanda l'arbitro, fuori io, neanche i
Carabinieri".
Per giunta, in occasione dell'espulsione di un dirigente del Nuovo Airone da parte del
Direttore di gara, il Punturo si rivolse all'arbitro dopo una animata discussione con il dirigente
stesso, con 1a frase: "se non lo butta fuori, Io mando fuori io", parole che sembrano dettate da una
ingiustificata animosità. Tale comportamento, che il Punturo attribuisce alla necessità di prevenire il
verificarsi di atti arbitrari accaduti in occasione di una gara precedente ad opera del succitato
dirigente Mazzullo Antonio, non trova invece alcuna giustificazione e sembra del tutto arbitrario
tenuto conto che non competono al Commissario di campo compiti di prevenzione.
Il Punturo che, in definitiva, persistette in un comportamento inusuale ed inopportuno, venne
quindi meno ai doveri di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'att.
68 N.O.I.F., per cui si ritiene equa l'irrogazione della inibizione per mesi tre.
Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal
Procuratore Federale, dichiara il Sig. Puntuto Giuseppe responsabile della violazione ascritta e gli
infligge la sanzione dell'inibizione per mesi 3.
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