F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 10/CF del 10 dicembre 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PRIVITERA DANILO, GILIDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI POSTI IN ESSERE NELL’ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale n. 10/CF del 10 dicembre 1998 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PRIVITERA
DANILO, GILIDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA, PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTI
ANTIREGOLAMENTARI POSTI IN ESSERE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.
Il 16.4.1997, 1'A.S. Cometa Calcio Biancavilla, presentava reclamo al Giudice Sportivo presso il
Comitato Provinciale di Catania, chiedendo l'assegnazione della gara Pol. Nizzetti/Cometa Calcio
del 13.4.1997 (vinta dalla Pol. Nizzetti per 4 a 3), con il risultato di 0 - 2 a suo favore, avendo la
Pol. Nizzetti impiegato come guardalinee, tale Seminara Giovanni, giovane ancora quindicenne, e
quindi senza titolo, nonché per aver schierato n° 3 calciatori (Baglio, Di Leo e Scalia) non tesserati.
Il Giudice Sportivo, Privitera Danilo, rilevando discrepanza tra la distinta della Pol. Nizzetti
consegnata alla Cometa Calcio e quella allegata al referto provvedeva ad interrogare l'arbitro, il
quale, tra l'altro, confermava la presenza del dirigente della Pol. Nizzetti, Ardizzone Antonino,
quale guardalinee; tuttavia - secondo il Privitera - l'arbitro sarebbe caduto in contraddizioni, tanto da
far sorgere dubbi sulla sua sincerità. Il Giudice Sportivo, allora, procedeva ad interrogare
l'Ardizzone (casualmente presente nei locali del Comitato a dire del Privitera) e il Dirigente della
Pol. Nizzetti dichiarava di non aver svolto le funzioni di guardalinee. Il Privitera redigeva in
proposito un "foglio di lume" e, sulla base di questo, assegnava la vittoria della gara alla società
reclamante.
La decisione veniva impugnata dal Presidente del Comitato Regionale Sicilia e la competente
Commissione Disciplinare, rilevato che il Giudice Sportivo aveva deciso non sulla base degli atti
ufficiali, ma su dichiarazioni testimoniali non ammesse, annullava la decisione, ripristinando il
risultato conseguito in campo. Disponeva, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura Federale,
ritenendo necessario un migliore approfondimento del caso. Le indagini, disposte dalla Procura
Federale, accertavano, con certezza, che le funzioni di guardalinee erano state svolte da Seminara
Giovanni, non tesserato e sotto il falso nome Ardizzone Antonino, e non dall'Ardizzone e, pertanto,
la Procura Federale provvedeva a deferire alla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Sicilia, sia l'Ardizzone, dirigente accompagnatore, che la società. Con decisione
3.12.1997 la Commissione Disciplinare, oltre ai provvedimenti a carico dei deferiti, disponeva la
trasmissione degli atti alla Procura Federale "per l'ulteriore corso di giustizia nei confronti del
Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Catania".
Il Procuratore Federale deferiva a questa Corte il Privitera, rilevando che l'avere il predetto
interrogato, irritualmente, un tesserato e l'avere preso la sua decisione sulla base di tale atto
contrastante con i documenti ufficiali, costituirebbe grave violazione dei principi di lealtà probità e
rettitudine sportiva, sanciti dell'art. 1 comma 1 C.G.S..
All'udienza del 4.12.1998, assente il Privitera, il Procuratore Federale ha concluso per
l'affermazione di responsabilità del Privitera, con richiesta di irrogazione nei suoi confronti della
sanzione dell'ammonizione con diffida.
La Corte Federale non ritiene di condivere tale impostazione.
Non v'è dubbio che il Privitera ha violato gli artt. 18 e 25 C.G.S., secondo i quali, come Giudice
Sportivo, avrebbe dovuto decidere esclusivamente sulla base degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro
ed eventuali chiarimenti da parte di quest'ultimo) e non avrebbe potuto procedere ad atti istruttori di
competenza di altri Uffici.
Il Privitera si è difeso, asserendo di aver preso la sua decisione per non suscitare polemiche e
risentimenti da parte di altre società, che erano al corrente di come realmente si erano verificati i
fatti (dato che ormai era notorio che il guardalinee non era l'Ardizzone).
La Corte rileva che tutti i tesserati e, a maggior ragione chi svolge funzioni giudicanti, devono
rispettare i regolamenti, per cui il comportamento del Privitera non può essere, in ogni caso,
approvato e non può costituire motivo di esempio per nessuno.
Tuttavia - essendo rimasta esclusa ogni ipotesi di mala fede - non può, nel caso in esame, parlarsi di
violazione dei principi di lealtà probità e rettitudine sportiva, concetti ben diversi e, certamente, di
portata più grave rispetto all'errore al quale, nel giudicare, è caduto il Privitera.
Si ritiene, pertanto, di procedere al proscioglimento dell'incolpato.
Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal
Procuratore Federale, proscioglie il Sig. Privitera Danilo dall'incolpazione ascrittagli.
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