F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 20/CF del 4 agosto 1999 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SARTOR ULIVIERO, COMPONENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI PISA E VICE PRESIDENTE DELLA S.S. SCINTILLA PISA EST, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 7 N.O.I.F., PER AVER ASSISTITO A DIVERSE GARE SEDENDO SULLA PANCHINA DI DETTA SOCIETA’ NONCHE’ DELLA S.S. SCINTILLA PISA EST, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 20/CF del 4 agosto 1999 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SARTOR ULIVIERO, COMPONENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI PISA E VICE PRESIDENTE DELLA S.S. SCINTILLA PISA EST, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 7 N.O.I.F., PER AVER ASSISTITO A DIVERSE GARE SEDENDO SULLA PANCHINA DI DETTA SOCIETA' NONCHE' DELLA S.S. SCINTILLA PISA EST, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA' OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO Con lettera prof. n. 364/113 del 24 marzo 1999 il Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il Sig. Sartor Uliviero, componente del Comitato Provinciale F.I.G.C. di Pisa e Vice- Presidente della S.S. Scintilla Pisa Est, e la stessa suindicata società sportiva, contestando loro le incolpazioni riportate in epigrafe. II deferimento trae origine dalla denuncia del Sig. Micheletti Sergio, già segretario del Comitato Provinciale F.I.G.C. di Pisa, attualmente segretario della società Pisa Calcio, e dai conseguenti accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, secondo cui il Sig. Sartor avrebbe violato le disposizioni di cui all'att. 10, comma 7, N.O.I.F. che vietano ai dirigenti federali che siano anche dirigenti di società di svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale addetto agli Ufficiali di gara e di "essere presenti nel recinto di giunco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società", con riguardo alle seguenti gare: "Scintilla-Galleno dell'11 .10.1998, Scintilla-Viola Club del 18.05.1996 e Cutigliano-Scintilla del 14.12.1997". Con memoria depositata il 19 aprile 1999 il Sig. Sartor ha puntualmente controdedotto sostenendo l'infondatezza del deferimento. In tal senso sì è altresì espresso il Presidente della S.S. Scintilla Pisa Est che, con nota del 20 aprile 1999, ha chiesto il proscioglimento anche per la propria società. All'udienza del 21 giugno 1999 il rappresentante della Procura Federale, Dott. Manin Carabba, e lo stesso incolpato hanno, rispettivamente, svolto le proprie tesi accusatorie e difensive. L'incolpato, Sig. Sartor Uliviero, richiamati i punti essenziali del deferimento, ha concluso chiedendo il pieno proscioglimento. Come già accennato in punto di fatto, il deferimento in esame si fonda sulla considerazione che il Sig. Sartor Uliviero, pur ricoprendo l'incarico di Componente del Comitato Provinciale F.I.G.C. di Pisa, nella sua qualità di Vice-Presidente della S.S. Scintilla Pisa Est si sarebbe "seduto" sulla panchina della predetta società durante le seguenti gare: "Scintilla-Galleno dell'11/10/98, Scintilla-Viola Club del 18/05/96 e Cutigliano-Scintilla del 14/12/97". II Sig. Sartor contesta la legittimità del deferimento, sostenendo di non aver mai violato nè le disposizioni di cui all'att. 1, comma 1, C.G.S., in quanto sempre scrupolosamente osservante dei principi sportivi della lealtà e della correttezza morale, ai quali ha improntato i suoi comportamenti di uomo e di sportivo, nè quelle contenute nell'art. 10, comma 7, N.O.I.F., senza peraltro provare di non aver svolto le contestate funzioni dí accompagnatore ufficiale e/o di addetto agli ufficiali di gara e, infine, di non essersi "seduto" sulla panchina della S.S. Scintilla Pisa Est durante le suindicate tre gare. Dall'esame della documentazione versata agli atti di causa è, invece, agevole rilevare che il Sartor è presente, come addetto all'arbitro, sulla panchina durante la partita Scintilla-Viola Club del 18 maggio 1996 (confronta la distinta dei giocatori partecipanti alla gara e il relativo referto dove si legge che l'arbitro, al termine della gara, richiese l'intervento diretto del predetto, nella sua qualità di addetto all'arbitro, per garantire la propria sicurezza), Contrariamente a quanto sostenuto dall'incolpato con argomentazioni obiettivamente non condivisibili e dal Sig. Clemente Giuseppe con la dichiarazione, senza data, fatta pervenire a questa Corte, il Sig. Sartor risulta altresì presente, quale dirigente accompagnatore in occasione della gara Cutiglianese-Scintilla del 14 dicembre 1997, come confermato dalla distinta consegnata all'arbitro sulla quale è trascritto il n. 1537 tessera di identificazione del Sig. Sartor. E' certa, infine, la presenza del Sartor sulla panchina della S.S. Scintilla durante la gara svoltasi contro la società Galleno in data 11 ottobre 1998, come confermato dallo stesso incolpato. Al riguardo, per completezza e solo al fine di evitare inutili malintesi, la Corte precisa che le motivazioni date dal Sartor per giustificare la sua presenza in panchina nell'ultima gara sopraindicta sono inattendibili e inaccettabili perché chiaramente non convincenti. Da quanto sopra discende che risulta provata ampiamente la violazione, da parte del Sig. Sartor, delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 7, N.O.I.F. che vietano ai dirigenti federali che siano anche dirigenti di società di svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali di gara e di "essere presenti nel recinto di giuoco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società ". La sopradescritta situazione di fatto e di diritto non esime, pero, la Corte di tenere nel debito conto il curriculum sportivo del Sig. Sartor, che da lungo tempo opera nella Lega Dilettanti, ai fini della determinazione delle sanzioni. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come in epigrafe proposto dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili della violazione loro rispettivamente ascritta ed infligge al Sig. Sartor Uliviero la sanzione della ammonizione con diffida ed alla S.S. Scintilla Pisa Est l'ammenda di L. 100.000.
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