F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 20/CF del 4 agosto 1999 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PANTI DUCCIO, GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO PROVINCIALE DI SIENA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G..S., PER CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE POSTA IN ESSERE NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA IN SENO AL COMITATO
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale n. 20/CF del 4 agosto 1999 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PANTI
DUCCIO, GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO PROVINCIALE DI SIENA,
PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G..S., PER CONDOTTA
ANTIREGOLAMENTARE POSTA IN ESSERE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA'
SVOLTA IN SENO AL COMITATO
La Corte Federale osserva che al Sig. Penti Duccio viene, in particolare, addebitato il fatto di
avere, il 12.1.1999, telefonato al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Toscana, chiedendo
spiegazioni in merito alla decisione da lui adottata per la gara Torrenieri/Serre del 6.12.1998
(sospesa al 1° minuto del 2° tempo e della quale lo Zanetti aveva ordinato la ripetizione),
mostrandosi in disaccordo con la decisione stessa e affermando di essere interessato ad essa, in
quanto gli era stato richiesto un parere professionale da parte di una delle due Società.
Preliminarmente, la Corte deve esaminare la questione (per altro già in precedenza risolta)
sulla carenza o meno della propria giurisdizione a giudicare l'incolpato, per avere costui rassegnato
le dimissioni dalla carica di Giudice Sportivo, con conseguente uscita dall'Organizzazione Federale.
La tesi positiva si basa, in particolare, sul disposto dall'art. 36 comma 7 delle N.O.I.F.,
secondo il quale "non possono essere nuovamente tesserati coloro che abbiano rinunciato ad un
precedente tesseramento in pendenza di un procedimento isciplinare a loro carico".
La Corte ritiene la tesi infondata, sia perché la norma su riportata non toglie, comunque, alla
Corte stessa il potere di giudicare i dirigenti federali per comportamenti antecedenti alle dimissioni
(potere sancito dell'art. 29 comma 2 dello Statuto Federale), sia in considerazione del fatto che è
interesse della Federazione e anche dello stesso incolpato accertare se una violazione regolamentare
sia stata o meno commessa. Deve confermarsi, pertanto, la giurisdizione di questa Corte, in quanto
la procedura è originata da violazione regolamentare ascrivibile a condotta in trasgressione dei
doveri connessi alla posizione di dirigente federale, a nulla rilevando che, successivamente,
l'incolpato abbia rinunziato a tale qualifica.
Venendo al merito, si osserva che l'addebito che deve essere mosso al Panti non è tanto
quello di aver telefonato al suo collega del Comitato Regionale per chiedergli chiarimenti in merito
ad una decisione da lui già adottata (e quindi non ha rilievo il fatto di essersi detto in disaccordo),
quanto la circostanza di avere palesemente violato l'art. 24 C.G.S., comma 6, che fa espressamente
divieto alle persone, che ricoprono cariche federali, di assistere le parti in procedimenti che si
svolgono dinanzi alla Giustizia Sportiva.
II Panti, che, peraltro, svolge la professione di avvocato, nella sua memoria difensiva, si è
giustificato, assumendo di essersi interessato della cosa, in quanto gli era stato richiesto un parere
professionale da parte della società Serre, che aveva aiutato a stendere il reclamo avverso la
decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Toscana (si veda interrogatorio reso
all'Ufficio Indagini), non essendo a conoscenza della preclusione sancita dell'art. 24 comma 6
C.G.S..
L'incolpato ha, naturalmente, ammesso che "l'ignoranza della legge non scusa". Tuttavia, nel
suo comportamento (ammissione allo Zanetti che una società gli aveva chiesto un parere, completa
confessione all'Ufficio Indagini) è dato riscontrare non una condotta in mala fede, ma, piuttosto, una
leggerezza (peraltro non giustificabile). Di conseguenza, in conformità alle richieste del
rappresentante della Procura Federale, si ritiene di limitare la sanzione disciplinare alla
ammonizione.
Per questi motivi, la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal
Procuratore Federale, dichiara il Sig. Penti Duccio responsabile della violazione ascritta e gli
infligge la sanzione dell'ammonizione.
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