F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 10/CF del 10 dicembre 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. BERSANO COSIMO, COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI PRESSENZA DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE E DIRIGENTE A.C.F. TORINO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER AVERE RIVOLTO FRASE IRRIGUARDOSA ALL’ARBITRO AL TERMINE DELLA GARA MODENA/TORINO DEL 26.9.1998; NONCHE’ DELL’A.C.F. TORINO, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 10/CF del 10 dicembre 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. BERSANO COSIMO, COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI PRESSENZA DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE E DIRIGENTE A.C.F. TORINO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER AVERE RIVOLTO FRASE IRRIGUARDOSA ALL'ARBITRO AL TERMINE DELLA GARA MODENA/TORINO DEL 26.9.1998; NONCHE' DELL'A.C.F. TORINO, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA' OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE. Il Procuratore Federale, con nota del 2.10.1998, ha deferito alla Corte Federale il Sig. Bersano Cosimo, Componente del Consiglio di Presidenza della Divisione Calcio Femminile e Dirigente del Torino Calcio Femminile, nonché quest'ultima società, per avere, il Bersano, al termine della gara B. Modena/A.C.F. Torino del 26.9.1998, rivolto all'arbitro la seguente frase ritenuta offensiva della sua reputazione: "arbitro è una vergogna, ci hai condizionato tutta la partita, vergognati"; nonché la società A.C.F. Torino, per responsabilità oggettiva, ai sensi dall'art. 6 comma 2 C.G.S., nella violazione e condotta antiregolamentare ascritta al suo dirigente. Il Bersano, con memoria difensiva del 26.11.1998, ha ammesso il fatto contestatogli, pur adducendo a sua difesa che le espressioni offensive rivolte all'arbitro erano "solo uno sfogo sportivo", senza alcuna intenzione di "offendere la persona dell'arbitro né tanto meno la classe arbitrale", e concludendo come appresso: "Ho sbagliato e sono sicuro che ciò non si ripeterà ... Non mi rimane che rimettermi alla vostra comprensione e clemenza". All'udienza del 4.12.1998, assente il Bersano, il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione di responsabilità del Bersano e della società A.C.F. Torino, con richiesta di irrogazione nei loro confronti della sanzione della ammonizione con diffida. Ad avviso di questa Corte non sussistono dubbi sulla responsabilità dei deferiti per le violazioni loro rispettivamente ascritte. Le espressioni dal Bersano rivolte all'arbitro, alla fine della gara, sia per il loro univoco oggettivo significativo sia per l'intento che palesemente dalle stesse risulta, sono di certo lesive della reputazione ed onorabilità del direttore di gara, cui viene addebitato, ben oltre ogni consentito diritto di critica anche aspra, la mancanza dell'essenziale requisito di imparzialità, ed assumono perciò una valenza suscettibile di pregiudicare i valori della lealtà, rettitudine e correttezza morale che il Bersano, quale dirigente federale, è tenuto particolarmente ad osservare. Lo stesso, peraltro, nell'ammettere il fatto contestatogli, ha riconosciuto esplicitamente di avere sbagliato, rimettendosi alla comprensione del giudice ed assicurando che episodi del genere non si ripeteranno nel futuro. Quanto alla sanzione da infliggere, ritiene la Corte - in considerazione del comportamento processuale del Bersano - che essa possa essere contenuta in quella minima della ammonizione. La medesima sanzione va applicata alla società Torino Calcio Femminile per responsabilità oggettiva, ai sensi dall'art. 6, 2° comma, C.G.S., nella violazione ascritta al proprio dirigente. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili della violazione rispettivamente ascritta ed infligge loro la sanzione della ammonizione.
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