F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C – RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. VIRTUS DON BOSCO AWERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI COMINATO PAOLO, DIRIGENTE DI FATTO DELL’A.S. VIRTUS DON BOSCO, E DI MURANO COSIMO, AMMINISTRATORE UNICO DEL F.C. BOLZANO 1996, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE DIMA EMANUELE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE AL F.C. BOLZANO 19% (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adice-Com. Uff. n. 6 del 5.8.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C - RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. VIRTUS DON BOSCO AWERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI COMINATO PAOLO, DIRIGENTE DI FATTO DELL'A.S. VIRTUS DON BOSCO, E DI MURANO COSIMO, AMMINISTRATORE UNICO DEL F.C. BOLZANO 1996, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE DIMA EMANUELE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE AL F.C. BOLZANO 19% (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adice-Com. Uff. n. 6 del 5.8.1999) Con esposto 25.9.1998 Sgarbi Veleo, Presidente dell'A.S. Virtus Don Bosco di Bolzano, denunciava che in calce all'atto di trasferimento da quella società al FC. Bolzano 1996 del calciatore Dima Emanuele, era stata apposta. con data 25.8.1997, la sottoscrizione di persona non legittimata ad impegnare il sodalizio cedente. II Procuratore Federale, con atto 2 5.1999, deferiva dinanzi alla Commissione disciplinare presso il Comitato Re9ionale Trentino-Alto Adige, Murano Cosimo, Direttore Generale ed Amministratore unico della F.C. Bolzano 1996, Comitato Paolo, dirigente di fatto dell'A.S. Virtus Don Bosco, il F.C. Bolzano 19% e l' A.S. Virtus Don Bosco, per rispondere, i primi due, di violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., la società F.C. Bolzano 1996 di violazione dall'art. 6 comma 1 C.G.S.. la società Virtus Don Bosco della violazione dall'art. 6 comma 2 C.G.S.. La competente Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 6 del S agosto 1999, respingeva le incolpazioni contestate ai deferiti. Propone appello Sgarbi Veleo, invocando la totale riforma della delibera. II gravame é inammissibile, non essendo abilitato lo Sgarbi, nella sua qualità di attuale Presidente dell'A.S. Virtus Don Bosco di Bolzano, a dolersi della mancata punizione sul piano disciplinare dei soggetti deferiti dal Procuratore Federale. NB può ovviamente in questa sede proporsi la questione della leginimità del trasferimento suindicata, che lo stesso Sgarbi ha mancato di proporre nei tempi e nei modi previsti dalle Carte Federali. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, perchè inoltrato da soggetto non legittimato all'impugnazione, l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Virtus Don Bosco di Bolzano e ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it