F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 12/C – RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. LEONTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 9 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1999/20001NFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART 6, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 1 B del 15.9.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 12/C - RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. LEONTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 9 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1999/20001NFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART 6, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 1 B del 15.9.1999) II Procuratore Federale, in data 4.8.1999, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Raiti Luca, Pisano Sebastiano, Maglitto Michele e Mirasola Guido, rispettivamente calciatore, Vice-Presidente, dirigente e allenatore dall'U.S. Leontina, per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. nonché la U.S. Leontina per violazione dall'art. 6 comma 2 dello stesse codice. Dagli atti dell'Ufficio Indagini era risultato che Raiti Luca, calciatore tesserato per la Pol. Augusta 1908, aveva disputato nelle fila dall'U.S. Leontina tre gare del Campionato dilettanti di 2· Categoria sotto il falso nome di Innao Ciro e altre cinque gare sotto le false generalità di calciatori tesserati per la stessa società Leontina, a ciò indotto e richiesto da dirigenti e allenatore. Lo stesso calciatore aveva poi disputato nelle fila dall'U.S. Leontina altre otto gare di Campionato in posizione irregolare di tesseramento. La Commissione Disciplinare con decisione pubblicata sul C.U. n. 1B del 15 settembre 1999, sulla base delle risultanze dell'Ufficio Indagini e delle ammissioni di colpevolezza degli incolpati, infliggeva a: - Raiti Luca la squalifica sino al 30.6.2000; - Pisano Sebastiano e MigIitto Michele la inibizione a tutto il 30.9.2000; - Mirasola Guido l'inibizione a sostare noi recinti di giunco della F.I.G.C. sino al 30.9.2000; - U.S. Leontina la penalizzazione di nove punti nella classifica 1999/2D00. Avverso questa decisione ha proposto ricorso il Presidente dall'U.S. Leontina, deducendo di aver rilevato la Società soltanto di recente, affrontando spese notevoli per l'allestimento della squadra e, pur non contestando la realtà obiettiva dei fatti contestati, ha chiesto una riduzione dei punti di penalizzazione. L'appello è infondato e va respinto. Le risultanze degli accertamenti dell'Ufficio Indagini hanno trovato un oggettivo riscontro anche in sede dibattimentale e non vengono contestate dallo stesso ricorrente, cha si limita a Chiedere una riduzione della sanzione inflitta, senza addurre alcun valido motivo a sostegno di tale richiesta. II calciatore Raiti ha illegittimamente preso parte a ben sedici gare del Campionato di 2' Categoria, con il consenso e su esplicita richiesta dei responsabili della Società Leontina, venendo in pratica ad inficiare il regolare svolgimento dell'intero Campionato. I fatti, per la loro reiterazione, por la incontestabile intenzionalità e per le conseguenze che hanno avuto sulla regolarità delle gare disputate dalla società Leontina. integrano una grave violazione di quei principi di lealtà, correttezza o rettitudine che devono improntare il comportamento di tutti gli appartenenti all'Ordinamento federale. Le sanzioni inflitte dal primo giudice appaiono pienamente adeguate o congruo e non è stato addotto alcun elemento che possa legittimare una loro rivalutazione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Leontina di Lentini (Siracusa) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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