F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 16/C – RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. COMACCHIO LIDI AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA COMACCHIO LIDI/BA.SCA. DEL 25.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 12 del 14.10.1999) APPELLI ALLENATORE VILLA RENATO, CALCIATORI PICCOLO GIOVANNI, DONELLI MARIO, DELCOGLIANO GUIDO E TARANTINO MARCO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOUALIFICA PER ANNI 3 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA COMACCHIO LIDI/BA.SCA. DEL 25.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 12 del 14.10.1999) APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA DELLA SANZIONE DELLA PENALD2AZIONE DI PUNTI 3 INFLITTA ALL’U.S. COMACCHIO LIDI, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA COMACCHIO LIDI/BA.SCA. DEL 25.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 12 del 14.10.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 16/C - RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. COMACCHIO LIDI AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA COMACCHIO LIDI/BA.SCA. DEL 25.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 12 del 14.10.1999) APPELLI ALLENATORE VILLA RENATO, CALCIATORI PICCOLO GIOVANNI, DONELLI MARIO, DELCOGLIANO GUIDO E TARANTINO MARCO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOUALIFICA PER ANNI 3 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA COMACCHIO LIDI/BA.SCA. DEL 25.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 12 del 14.10.1999) APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA DELLA SANZIONE DELLA PENALD2AZIONE DI PUNTI 3 INFLITTA ALL'U.S. COMACCHIO LIDI, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA COMACCHIO LIDI/BA.SCA. DEL 25.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 12 del 14.10.1999) Con atto del 31.8.1999, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna l'allenatore dall'U.S. Comacchio Lidi, Renato Villa, i calciatori. tesserati per la medesima società, Giovanni Piccolo, Guido Delcogliano, Mario Donelli, Marco Tarantino, nonché l'U.S. Comacchio Lidi, perché rispondessero: i primi cinque, di violazione dall'art. 2 comma 1 C.G.S. e la società di violazione dall'art. 6 comma 2, per responsabilità oggettiva. Dagli accertamenti svolti ad opera dell'Ufficio Indagini, il Procuratore Federale rilevava, infatti, che nell'intervallo della gara Comacchio Lidi/Ba.Sca. del 25.4.1999 il Villa aveva avvicinato il calciatore avversario Marco Melotti, incitandolo a perdere la partita con la promessa di un compenso di L. 3.000.000; durante il secondo tempo, anche il Piccolo, il Delcogliano e il Donelli rivolgevano analoghe sollecitazioni al Melotti. II Donelli si rivolgeva anche ai calciatori Giorgi e Baldari, nonché ai tesserati Gallieri e Grassilli. Dopo la segnatura di una rete da parte del Comacchio Lidi, il calciatore Tarantino apostrofava ironicamente la panchina avversaria e, a fine gara, entrava nello spogliatoio del Ba.Sca., raccomandandosi di non avere noie, avendo moglie e figli. La Commissione Disciplinare riteneva provati gli addebiti e integrato l'illecito sportivo in esame; conseguentemente, con delibera pubblicata nel C.U. n. 12 del 14 ottobre 1999, squalificava per tre anni il Villa, il Piccolo, il Delcogliano, il Donelli e il Tarantino; infliggeva altresì alla U.S. Comacchio Lidi la penalizzazione di tre punti sulla classifica del Campionato in corso. Avverso tale decisione si appellavano a questa Commissione il Procuratore Federale (che censurava la mitezza della sanzione inflitta alla società) nonché quest'ultima e i tesserati puniti. Tutti gli appellanti rilevavano le incertezze e le discrasie del quadro probatorio; negavano la sussistenza della condotta illecita addebitata e chiedevano il proscioglimento. Gli appelli vengono oggi riuniti per connessione. Osserva la C.A.F. che la provenienza dei fatti denunciati da parte di tesserati e la carenza di qualunque intento calunniatorio validamente dimostrato (non pare sufficiente, al riguardo, che nel campionato di tre anni fa vi siano stati screzi fra le due società), conferiscono sostanziale attendibilità alla denuncia, per lo meno in relazione a quanto percepito e riferito dai tesserati stessi. È vero che il quadro probatorio, come rilevano gli appellanti, é tutt'altro che univoco, giacché, specialmente in sede di confronto tra accusati e accusatori dinanzi al Collaboratore dell'Ufficio Indagini, talune certezze (ad esempio nella identificazione dei responsabili) sono venute meno, mentre gli stessi tesserati della società Ba.Sca. hanno quasi concordemente banalizzato gli avvenimenti, attribuendo loro più un intento sarcastico e sopraffattorio che non illecitamente rivolto ad alterare lo svolgimento e l'esito della gara in questione Mentre poi é stato documentalmente provato che il Tarantino non è coniugato né padre, cosicché la frase finale, sostanzialmente qualificabile come confessoria, perde il suo substrato probante Ma va anche rilevato che ben singolare sarebbe apparso l'approccio illecito da parte, ad esempio, del Villa, che si sarebbe rivolto al Melotti apostrofandolo col numero di maglia, per l'invito a perdere la gara dietro corresponsione di una modesta utilità da dividere con i compagni. Quello che si vuol dire, insomma, è che il complesso delle prove raccolte, se sostanzialmente convalida lo svolgimento dei tatti così come riportato nella denuncia (ma con le singolarità e carenze sopra individuate), non attribuisce certezza all'intento illecito che pure deve colorire la condotta dei soggetti incolpati, essendo evidente che l'illecito sportivo deve provenire da comportamenti che esplicitamente e univocamente siano tesi ad alterare lo svolgimento e l'esito finale di una gara. Nel caso in esame, sia per il tono usato che per le modalità di estrinsecazione, tale prava volontà non appare provata con la necessaria certezza; resta, indubbiamente, un contegno censurabile da parte dei tesserati in questione, in quanto apertamente violatore del dovere di lealtà sportiva e correttezza comportamentale stabilito dall'art. 1 C.G.S., il quale va dunque adeguatamente sanzionato con squalifica dei tesserati stessi fino al 30.6.2000, che appare equa e proporzionata agli addebiti Resta ferma, con eguali caratteristiche, la penalizzazione inflitta alla società Comacchio Lidi, oggettivamente responsabile, Deve ovviamente rigettarsi l'appello del Procuratore Federale, che si basava sulla configurabilità dell'illecito sportivo. Vanno restituite le tasse reclamo dei tesserati, mentre deve incamerarsi quella della società. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dell'U.S. Comacchio Lidi di Lido degli Estensi (Ferrara), dall'allenatore Villa Renato, dai calciatori Piccolo Giovanni, Donelli Mario, Delcogliano Guido, Tarantino Marco e dal Procuratore Federale, così decide: - derubrica la violazione da art. 2 comma 1 C.G.S. ad art. 1 comma 1 C.G.S.; - in parziale accoglimento degli appelli della società, dell'allenatore e dei calciatori riduce le sanzioni della squalifica, fissandole tutte al 30.6.2000; - conferma la sanzione della penalizzazione di n. 3 punti nella classifica del Campionato 1999/2000 a carico della Società; - rigetta l'appello del Procuratore Federale; - ordina la restituzione delle relative tasse.
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