• Stagione sportiva: 1999/2000
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 16/C – RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL’U.S. COMACCHIO LIDI AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN
RELAZIONE ALLA GARA COMACCHIO LIDI/BA.SCA. DEL 25.4.1999 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 12 del
14.10.1999)
APPELLI ALLENATORE VILLA RENATO, CALCIATORI PICCOLO GIOVANNI,
DONELLI MARIO, DELCOGLIANO GUIDO E TARANTINO MARCO AVVERSO LE
SANZIONI DELLA SOUALIFICA PER ANNI 3 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN
RELAZIONE ALLA GARA COMACCHIO LIDI/BA.SCA. DEL 25.4.1999 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 12 del
14.10.1999)
APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA DELLA
SANZIONE DELLA PENALD2AZIONE DI PUNTI 3 INFLITTA ALL’U.S. COMACCHIO
LIDI, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO, IN
RELAZIONE ALLA GARA COMACCHIO LIDI/BA.SCA. DEL 25.4.1999 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 12 del
14.10.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 16/C - RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. COMACCHIO LIDI AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN
RELAZIONE ALLA GARA COMACCHIO LIDI/BA.SCA. DEL 25.4.1999 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 12 del
14.10.1999)
APPELLI ALLENATORE VILLA RENATO, CALCIATORI PICCOLO GIOVANNI,
DONELLI MARIO, DELCOGLIANO GUIDO E TARANTINO MARCO AVVERSO LE
SANZIONI DELLA SOUALIFICA PER ANNI 3 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN
RELAZIONE ALLA GARA COMACCHIO LIDI/BA.SCA. DEL 25.4.1999 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 12 del
14.10.1999)
APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA DELLA
SANZIONE DELLA PENALD2AZIONE DI PUNTI 3 INFLITTA ALL'U.S. COMACCHIO
LIDI, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO, IN
RELAZIONE ALLA GARA COMACCHIO LIDI/BA.SCA. DEL 25.4.1999 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 12 del
14.10.1999)
Con atto del 31.8.1999, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna l'allenatore dall'U.S. Comacchio Lidi, Renato Villa, i
calciatori. tesserati per la medesima società, Giovanni Piccolo, Guido Delcogliano, Mario Donelli,
Marco Tarantino, nonché l'U.S. Comacchio Lidi, perché rispondessero: i primi cinque, di violazione
dall'art. 2 comma 1 C.G.S. e la società di violazione dall'art. 6 comma 2, per responsabilità
oggettiva.
Dagli accertamenti svolti ad opera dell'Ufficio Indagini, il Procuratore Federale rilevava,
infatti, che nell'intervallo della gara Comacchio Lidi/Ba.Sca. del 25.4.1999 il Villa aveva avvicinato
il calciatore avversario Marco Melotti, incitandolo a perdere la partita con la promessa di un
compenso di L. 3.000.000; durante il secondo tempo, anche il Piccolo, il Delcogliano e il Donelli
rivolgevano analoghe sollecitazioni al Melotti. II Donelli si rivolgeva anche ai calciatori Giorgi e
Baldari, nonché ai tesserati Gallieri e Grassilli. Dopo la segnatura di una rete da parte del
Comacchio Lidi, il calciatore Tarantino apostrofava ironicamente la panchina avversaria e, a fine
gara, entrava nello spogliatoio del Ba.Sca., raccomandandosi di non avere noie, avendo moglie e
figli.
La Commissione Disciplinare riteneva provati gli addebiti e integrato l'illecito sportivo in
esame; conseguentemente, con delibera pubblicata nel C.U. n. 12 del 14 ottobre 1999, squalificava
per tre anni il Villa, il Piccolo, il Delcogliano, il Donelli e il Tarantino; infliggeva altresì alla U.S.
Comacchio Lidi la penalizzazione di tre punti sulla classifica del Campionato in corso.
Avverso tale decisione si appellavano a questa Commissione il Procuratore Federale (che
censurava la mitezza della sanzione inflitta alla società) nonché quest'ultima e i tesserati puniti.
Tutti gli appellanti rilevavano le incertezze e le discrasie del quadro probatorio; negavano la
sussistenza della condotta illecita addebitata e chiedevano il proscioglimento. Gli appelli vengono
oggi riuniti per connessione.
Osserva la C.A.F. che la provenienza dei fatti denunciati da parte di tesserati e la carenza di
qualunque intento calunniatorio validamente dimostrato (non pare sufficiente, al riguardo, che nel
campionato di tre anni fa vi siano stati screzi fra le due società), conferiscono sostanziale
attendibilità alla denuncia, per lo meno in relazione a quanto percepito e riferito dai tesserati stessi.
È vero che il quadro probatorio, come rilevano gli appellanti, é tutt'altro che univoco,
giacché, specialmente in sede di confronto tra accusati e accusatori dinanzi al Collaboratore
dell'Ufficio Indagini, talune certezze (ad esempio nella identificazione dei responsabili) sono venute
meno, mentre gli stessi tesserati della società Ba.Sca. hanno quasi concordemente banalizzato gli
avvenimenti, attribuendo loro più un intento sarcastico e sopraffattorio che non illecitamente rivolto
ad alterare lo svolgimento e l'esito della gara in questione Mentre poi é stato documentalmente
provato che il Tarantino non è coniugato né padre, cosicché la frase finale, sostanzialmente
qualificabile come confessoria, perde il suo substrato probante Ma va anche rilevato che ben
singolare sarebbe apparso l'approccio illecito da parte, ad esempio, del Villa, che si sarebbe rivolto
al Melotti apostrofandolo col numero di maglia, per l'invito a perdere la gara dietro corresponsione
di una modesta utilità da dividere con i compagni.
Quello che si vuol dire, insomma, è che il complesso delle prove raccolte, se
sostanzialmente convalida lo svolgimento dei tatti così come riportato nella denuncia (ma con le
singolarità e carenze sopra individuate), non attribuisce certezza all'intento illecito che pure deve
colorire la condotta dei soggetti incolpati, essendo evidente che l'illecito sportivo deve provenire da
comportamenti che esplicitamente e univocamente siano tesi ad alterare lo svolgimento e l'esito
finale di una gara. Nel caso in esame, sia per il tono usato che per le modalità di estrinsecazione,
tale prava volontà non appare provata con la necessaria certezza; resta, indubbiamente, un contegno
censurabile da parte dei tesserati in questione, in quanto apertamente violatore del dovere di lealtà
sportiva e correttezza comportamentale stabilito dall'art. 1 C.G.S., il quale va dunque
adeguatamente sanzionato con squalifica dei tesserati stessi fino al 30.6.2000, che appare equa e
proporzionata agli addebiti Resta ferma, con eguali caratteristiche, la penalizzazione inflitta alla
società Comacchio Lidi, oggettivamente responsabile,
Deve ovviamente rigettarsi l'appello del Procuratore Federale, che si basava sulla
configurabilità dell'illecito sportivo.
Vanno restituite le tasse reclamo dei tesserati, mentre deve incamerarsi quella della società.
Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dell'U.S. Comacchio
Lidi di Lido degli Estensi (Ferrara), dall'allenatore Villa Renato, dai calciatori Piccolo Giovanni,
Donelli Mario, Delcogliano Guido, Tarantino Marco e dal Procuratore Federale, così decide:
- derubrica la violazione da art. 2 comma 1 C.G.S. ad art. 1 comma 1 C.G.S.;
- in parziale accoglimento degli appelli della società, dell'allenatore e dei calciatori riduce le
sanzioni della squalifica, fissandole tutte al 30.6.2000;
- conferma la sanzione della penalizzazione di n. 3 punti nella classifica del Campionato 1999/2000
a carico della Società;
- rigetta l'appello del Procuratore Federale;
- ordina la restituzione delle relative tasse.
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DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN
RELAZIONE ALLA GARA COMACCHIO LIDI/BA.SCA. DEL 25.4.1999 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 12 del
14.10.1999)
APPELLI ALLENATORE VILLA RENATO, CALCIATORI PICCOLO GIOVANNI,
DONELLI MARIO, DELCOGLIANO GUIDO E TARANTINO MARCO AVVERSO LE
SANZIONI DELLA SOUALIFICA PER ANNI 3 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN
RELAZIONE ALLA GARA COMACCHIO LIDI/BA.SCA. DEL 25.4.1999 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 12 del
14.10.1999)
APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA DELLA
SANZIONE DELLA PENALD2AZIONE DI PUNTI 3 INFLITTA ALL’U.S. COMACCHIO
LIDI, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO, IN
RELAZIONE ALLA GARA COMACCHIO LIDI/BA.SCA. DEL 25.4.1999 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 12 del
14.10.1999)"