F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 20/C – RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. VIGOR GRANDATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 13 PUNTI IN CLASSIFICA 1998/99 INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, PER PARTECIPAZIOHE A GARE DEL CALCIATORE COLLU IVANO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 26 del 21.1.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 20/C - RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA POL. VIGOR GRANDATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA
PENALIZZAZIONE DI N. 13 PUNTI IN CLASSIFICA 1998/99 INFLITTA, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA,
PER PARTECIPAZIOHE A GARE DEL CALCIATORE COLLU IVANO IN POSIZIONE
IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Lombardia - Com. Uff. n. 26 del 21.1.1999)
II Presidente del Comitato Regionale Lombardia deferiva, in data 20.11.~998, alla
competente Commissione Disciplinare la Pol. Vigor Grandate, il Presidente, Roncoroni Giorgio, ed
il calciatore Collu Ivano per rispondere: il Presidente e il calciatore della violazione dall'art. 40 n. 4
delle N.O.I.F, la Società quale responsabile diretta. ex art. 6 C.G.S., dell'operato di chi la
rappresentava, il calciatore e la Società per la partecipazione del primo a gare ufficiali.
La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 26 del 21 gennaio
1999, accoglieva il deferimento, infliggendo alla Pol. Vigor Grandate la punizione sportiva della
penalizzazione di 13 punti in classifica nonché l'ammenda di L. 300.000 in relazione alle 6 gare alle
quali il calciatore aveva partecipato e di L. 150.000 per violazione dell'art.. 40 N O.I.F., l'inibizione
a tutto il 14.2.1999 al Presidente Roncoroni Giorgio ed al calciatore Collu Ivano la squalifica a tuHo
il 26.2.1999.
Avverso tale decisione ricorre ora a questa Commissione d'Appello Federale la Pol. Vigor
Grandate asserendo che la stessa non aveva agito in modo negligente nell'effettuare il tesseramento
del calciatore e, pertanto, chiede l'annullamento della delibera impugnata
La C.A.F., con Ordinanza del 26 febbraio 1999, sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti
alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di competenza sulla posizione del calciatore Collu
Ivano (Coni. UH. n. 20/C del 26.2.1999).
La Commissione Tesseramenti dichiarava "nullo l'aggiornamento della posizione di
tesseramento n. 014735, in data 12.9.1998, a nome del calciatore Collu Ivano, in favore della Pol.
Vigor Grandate è "valido e tuttora operante,senza soluzione di continuità, il vincolo di
tesseramento, a tempo indeterminato, contratto dal calciatore Collu Ivano in favore della U.S.
Bregnanesé' (Coni. Uff. n. 1/D - Riunione del 15.7.~ 999).
L'appello è, dunque, infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le norme sul tesseramento dei calciatori sono ben precise, e su tutte domina la regola che
pone l'assoluto divieto del contemporaneo tesseramento per più società.
La ricorrente, nel caso di specie, contesta l'esistenza del doppio tesseramento, dichiarando di
aver preso visione di una lista di svincolo risultata, all'esame della Commissione Tesseramenti, non
conforme all'originale conservato presso il Comitato Regionale, e svolge argomentazioni tutte
dirette a provare la propria buona fede.
Ora, in tema di rapporti di tesseramento i documenti cui fare riferimento sono quelli
ufficiali, rappresentati, nel caso di specie, dagli elenchi dei calciatori svincolati pubblicati sui
Comunicati Ufficiali e, anche se si volessero ritenere valide le argomentazioni del ricorrente. si
deve, comunque, rilevare che la buona fede non equivale ad assenza di colpa né può prevalere
sull'elemento documentale in una materia dove assume valore assoluto il principio di legalità.
Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Vigor Grandate
di Grandate (Como) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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