F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 20/C – RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. FOLLETTO GIOVANNI AVVERSO LA SAHZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO DEL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL’ARL 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 23 del 10.12.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 20/C - RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. FOLLETTO GIOVANNI AVVERSO LA SAHZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO DEL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL'ARL 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 23 del 10.12.1999) A seguito di deferimento disposto per violazione dall'art. t C.G.S. dal Presidente del Comitato Regionale Lazio del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il medesimo Comitato puniva il Sig. Folletto Giovanni, Presidente della Società A.S. Ottavia, con la sanzione della inibizione fino al 31.12.2000. L'interessato ha proposto appello a questa C.A.F. eccependo in via preliminare la nullità del provvedimento impugnato per vizio di procedura e nel merito protestando la sua buona fede e invocando la riduzione della sanzione Rileva il Collegio che l'eccezione procedurale è infondata. Assume l'appellante che il caso doveva rientrare nella competenza della Commissione Disciplinare, organo a composizione collegiale, e non già in quella del Giudice Sportivo di 2° Grado; dimentica però di considerare che, per il combinato disposto degli articoli 35 n. 3 e 19 n. 3 C.G.S., la competenza della Commissione Disciplinare per la violazione dall'art. 1 dello stesso Codice sussiste solo nel caso di deferimento della Procura Federale e non già quando il provvedimento di denuncia provenga, come nella presente fattispecie da altro Organo Federale. L'appello può invece trovare accoglimento in ordine alla richiesta di diminuzione della pena. Valutate tutte le circostanze oggettive e soggettive il COllegio reputa sanzione adeguata quella della inibizione fino al 30.9.2000. All'accoglimento, sia pure parziale, del gravame consegue la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come in epigrafe pro posto dal Sig. FOlletto Giovanni, riduce al 30.9.2000 la sanzione dell'inibizione già inflitta all'appellante dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale lazio del settore per l'attività giovanile e scolastica.Ordina restituirsi la tassa versata.
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