F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 20/C – RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG- MAINOLFI LUCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO DEL SETTORE PER L’ATTIVITA GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 23 del 10.72.7999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 20/C - RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL SIG- MAINOLFI LUCIO AVVERSO LA SANZIONE
DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO DEL SETTORE PER
L'ATTIVITA GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL'ART 1 COMMA 1
C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore
per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 23 del 10.72.7999)
A seguito di deferimento disposto per violazione dall'art. 1 C.G.S. dal Presidente del
Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, il Giudice Sportivo di 2°
Grado presso il medesimo Comitato puniva il Sig. Mainolfi Lucio, Presidente della Società Coop.
Vis Aurelia, con la sanzione della inibizione tino al 37.722000.
L'interessato ha proposto appello a questa C.A.F. eccependo in via preliminare la nullità del
provvedimento impugnato per vizio di procedura e nel merito protestando la sua buona fede e
invocando la riduzione della sanzione.
Rileva il collegio che l'eccezione procedurale é infondata.
Assume l'appellante che il caso doveva rientrare nella competenza della Commissione
Disciplinata, Organo a composizione collegiale, e non già in quella del Giudice Sportivo di 2°
Grado; dimentica però di considerare che, per il combinato disposto degli articoli 35 n. 3 e 19 n. 3
C.G.S., la competenza della Commissione Disciplinare per la violazione dall'art. 1 dello stesso
Codice sussiste solo nel caso di deferimento della Procura Federale e non già quando il
provvedimento di denuncia provenga, come nella presente fattispecie, da altro Organo Federale.
L'appello può invece trovare accoglimento in ordine alla richiesta di diminuzione della pena.
Valutate tutte le circostanze oggettive e soggettive il COllegio reputa sanzione adeguata quella della
inibizione fino al 30.92000.
All'accoglimento, sia pure parziale, del gravame consegue la restituzione della tassa. Per
questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come innanzi propo sto dal Sig.
Mainolfi Lucio, riduce al 30.92000 la sanzione dell'inbizione già inflitta aIll'appellante dal Giudice
Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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