F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 23/C – RIUNIONE DEL 17 FEBBRAlO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. ACHILLEA AWERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 19.11.2004 CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN OUALSIASI RAHGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTA AL SIG. PALMIERI BRUNO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica-Com. Uff. n. 27 del 30.12.1999).
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 23/C - RIUNIONE DEL 17 FEBBRAlO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA POL. ACHILLEA AWERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE
FINO AL 19.11.2004 CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE
ALLA PERMANENZA IN OUALSIASI RAHGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.
INFLITTA AL SIG. PALMIERI BRUNO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il
Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica-Com. Uff. n. 27 del
30.12.1999).
II referto arbitrale relativo alla gara Spes Artiglio/Achillea, valevole per il Campionato
Giovanissimi, disputata il 14.11.1999, accerta una serie di gravissimi comportamenti tenuti dal
Dirigente accompagnatore della Polisportiva Achillea, Sig. Palmieri Bruno, nei confronti
dell'Arbitro: gravi insulti dopo che l'Arbitro aveva richiamato ad un comportamento corretto
l'allenatore; una aggressione diretta concretatasi in un pugno violento all'occhio dell'Arbitro, che
cadeva a terra in stato confusionale e con torte dolore; ulteriori insulti e tentativi di aggressione
frenati solo dal soccorso e dalla difesa prestata all'Arbitro stesso da altri presenti.
I fatti esposti risultano, dagli atti ufficiali e dagli esiti del giudizio di primo e secondo grado,
definitivamente accertati ed incontrovertibili in tutta la loro gravità.
II Giudice Sportivo di 2° Grado. nella motivazione recata alla propria determinazione (Com.
Uff. n. 27 del 30 dicembre t999), pone in risalto in modo persuasivo la debolezza e inconsistenza
dei tentativi addotti dalla ricorrente (tentativi che tornano alla base dell' appello dinanzi a questa
Commissione Federale) di ridimensionare la eccezionale gravità dell'episodio. La gravità dei fatti
ascritti al Palmieri appare ancora maggiore in quanto verificatisi nel corso di una gara di
"giovanissimî', il che accentua gli effetti morali e negativamente esemplari dei comportamenti del
Dirigente accompagnatore.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Achillea
di Roma ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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