F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 25/C – RIUNIONE DEL 2 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. VIS FOLIGNO AVVERSO DECISIONI MERITO N. 2 GARE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE TOZZI ALESSANDRO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 28 del 20.1.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 25/C - RIUNIONE DEL 2 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. VIS FOLIGNO AVVERSO DECISIONI MERITO N. 2 GARE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE TOZZI ALESSANDRO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 28 del 20.1.2000) II Presidente del Comitato Regionale Umbria, con atto del 12.11.1999, deferiva l' A.S. Vis Foligno alla Commissione Disciplinare competente, rilevando che detta società aveva fatto partecipare alle gare Vis Foligno/Castelnuovo del 10.10.1999, Profiamma/Vis Foligno del 17.10.1999, Vis Foligno/Sigillo del 24.10.1999, Branca/Vis Foligno del 31.10.1999 e Vis Foligno/Avis Cannara del 7.11.1999, il calciatore Tozzi Alessandro che non aveva titolo a prendere pane a dette gare. La Vis Foligno aveva tesserato il Tozzi ritenendolo svincolato d' autorità ai sensi dall'art. 110 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in quanto la Polisportiva Gualdese Pomonte, con la quale il calciatore era in precedenza tesserato, non si era iscritta al Campionato di competenza nel termine stabilito per l'iscrizione a detto campionato. II nuovo tesseramento del calciatore, peraltro, era stato annullato. II Presidente del Comitato Regionale Umbria chiedeva quindi che venisse applicata a carico della società deferita la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 in applicazione dall'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle gare Branca/Vis Foligno del 31.10.1999 e Vis Foligno/Avis Cannara del 7.11.1999. Solo per tali gare, intoni, non era ancora decorso il termine previsto dell'art. 37, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 20 gennaio 2000, accoglieva il reclamo e irrogava alla Vis Foligno la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2, richiesta dal Presidente del Comitato Regionale Umbria, per le gare Branca/Vis Foligno del 31.10.1999 e Vis Foligno/Avis Cannara del 7.11.1999. Propone appello l'A.S. Vis Foligno deducendo la erroneità della deliberazione della Commissione Disciplinare e chiedendone la riforma. L'appello è infondato. Nel precedente grado di giudizio e in questa sede l' A S. Vis Foligno ha dedotto che la mancata iscrizione della Polisportiva Gualdese Pomonte al Campionato di 2a Categoria per la stagione 1999/2000 entro il 31.7.1999, termine ultimo per detta iscrizione, aveva determinato lo svincolo di autorità del calciatore Tozzi di tal che questi potesse essere tesserato ex-novo per la società appellante in data 6.8.1999. La mancata iscrizione della società di appartenenza al campionato di competenza avrebbe comportato, secondo l'appellante, l'automatico svincolo del calciatore così come previsto dell'art. 110, primo comma, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. La questione non sta nei termini prospettati dall' A.S. Vis Foligno. La mancata iscrizione di una società al campionato di competenza costituisce una delle cause che, ai sensi dall'art. 110, primo comma, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., determinano lo svincolo di autorità dei calciatori. Stabilisce, infatti, la norma ora citata che: "Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. II provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche o dei Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti". Questa C.A.F., in una precedente decisione, ha affermato che lo svincolo è automatico e decorre dal verificarsi di una delle cause che lo determinano, dovendosi ritenere che il cd. provvedimento di svincolo sia un atto meramente dichiarativo e non costitutivo dell'effetto già verificatosi ai sensi della norma regolamentare e che la successiva pubblicazione di tale atto sul comunicato ufficiale abbia valore esclusivo di pubblicità notizia (Cfr. Com. Uff. n. 25/C del 22.3.1990 - App. S.S. Marco Polo). Queste conclusioni devono essere confermate alla luce della riportata norma regolamentare per i casi in cui non sia intervenuto alcun provvedimento del Presidente Federale In base alla norma in esame il Presidente Federale, infatti, può intervenire sulla fattispecie e, valutate le ragioni della mancata iscrizione, del ritiro o dell' esclusione (non della revoca dell'affiliazione), può impedire, con proprio provvedimento, l'effetto risolutivo del rapporto dei calciatori direttamente disposto dalla norma regolamentare. Ritiene la C.A.F., limitando il proprio esame al caso in contestazione relativo alla mancata iscrizione al campionato di competenza, che quando la società interessata avanzi istanza per iscriversi ad un campionato diverso da quello di competenza, chiedendo espressamente (o implicitamente) di poter conservare i propri calciatori, l'effetto liberatorio stabilito dalla norma in esame non si verifichi se non a seguito di un provvedimento negativo del Presidente Federale. Infatti, se la norma attribuisce al Presidente Federale la facoltà di escludere lo svincolo di autorità, deve ritenersi anche che la società interessata, che è l'unica a potere rappresentare le ragioni per ottenere un provvedimento positivo, sia legittimata a sollecitare tale potere e che, nelle more della decisione presidenziale, non possa operare lo svincolo di autorità. Un provvedimento presidenziale che intervenisse dopo uno svincolo già attuatosi in via automatica sarebbe inutiliter datum e svuoterebbe di ogni contenuto la norma che attribuisce al Presidente Federale la facoltà di evitare lo svincolo. La richiesta della società interessata comporta quindi un effetto sospensivo dello svincolo di autorità in attesa delle determinazioni del Presidente Federale. Nel frattempo, cioè, i calciatori rimangono vincolati e non possono essere tesserati per offra società se non a seguito di trasferimento. Esattamente, quindi, nella specie, il tesseramento del Tozzi per la società appellante, intervenuto a pochi giorni dalla richiesta della Polisportiva Gualdese Pomonte di potersi iscrivere al Campionato di 3a Categoria anziché a quello di 2a Categoria, con conservazione del vincolo, è stato annullato (con effetti ex-tunc) dal Comitato Regionale Umbria, in quanto operato quando il calciatore non era stato ancora svincolato. Ne consegue che esattamente la decisione appellata ha rilevato la posizione irregolare del calciatore in tutte le gare nelle quali ha partecipato per I' A S. Vis Foligno e ha sanzionato detta società per le gare Branca/Vis Foligno del 3i.70.1999 e Vis Foligno/Avis Cannara del 7.11.1999 con la punizione sportiva d perdita della gara con il punteggio di 0 a 2, in applicazione dall'art. 7, comma S, del Codice di Giustizia Sportiva. L'appello dell' A.S. Vis Foligno, in conclusione, deve essere rigettato. La tassa di reclamo, di conseguenza , va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall' A.S. Vis Foligno di Foligno (Perugia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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