F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 32/C – RIUNIONE DEL 20 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. SUBASIO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE A CARICO DI TESSERATI DIVERSI E DELLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. ED AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 36 dell’8.3.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 32/C - RIUNIONE DEL 20 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. SUBASIO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE A CARICO DI TESSERATI DIVERSI E DELLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. ED AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 36 dell'8.3.2000) In seguito a deferimento del Procuratore Federale riguardante pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dalla S.S. Subasio e dai calciatori e dirigenti della stessa Società di cui in epigrafe, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, sulla base degli atti di causa e dell'istruttoria dibattimentale ha assunto le deliberazioni di seguito esposte (Com. Uff. n. 36 dell'8 marzo 2000). Sono state inflitte: al calciatore Gubbiotti Michelangelo la squalifica di giorni trenta, alc calciatore Carloni Mirco la squalifica fino al 31.12.2000, al dirigente Martini Gabriele l'inibizione per due mesi, alla S.S. Subasio I'ammenda di lire un milione e cinquecentomila, al dirigente Tirilli Emanuele l'inibizione per la durata di un anno e otto mesi. In rapporto alle doglianze recate dall'appello presentato dalla S.S. Subasio dinanzi a questa C.A.F. si deve preliminarmente osservare che, in base all'art. 35 comma 4 C.G.S.. il reclamo innanzi alla C.A.F. è ammesso, in ordine alla attività sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, avverso le decisioni adottate dalle Commissioni Disciplinari quando riguardino squalifiche per i tesserati e inibizioni Per i dirigenti che vadano oltre 12 mesi (en. 35. comma 4, lettera d/d1). La cognizione di questa C.A.F., nel caso in esame, ha ad oggetto, di conseguenza, soltanto la posizione del dirigente Tirilli Emanuele. Dalla relazione dell'Ufficio Indagini, posta base del deferimento da parte del Procuratore Federale, emerge con chiarezza che la partecipazione dei calciatori Carloni Mirco e Pecci Alessio per conto della S.S. Subasio a gare della stagione sportiva 1998/99 sulla base di documentazione non regolare è documentata dalle distinte dei calciatori concernenti gare della stagione sportiva sopra indicata firmate dal dirigente Tirilli Emanuele. Come correttamente osservato dalla deliberazione della Commissione Disciplinare sussiste, quindi, una prova documentale della responsabilità del dirigente Trilli, "perfettamente consapevole ed anzi partecipe della frode sportiva che si andava a realizzare". Lo stesso dirigente Tirilli Emanuele non si è presentato dinanzi agli organi federali, pur in presenza di regolare convocazione. Per questi motivi la C.A.F., sull'appello come sopra proposto dalla S.S. Subasio di Assisi (Perugia), tosi decide: - lo dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., per la parte inerente la sanzione dell'ammenda alla società e ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., per la parte afferente le sanzioni della squalifiche inflitte ai calciatori Gubbiotti Michelangelo, per giorni 30, Carloni Mirco e Pecci Alessio fino al 31.12.2000, nonché dell'inibizione dell'allenatore Martini Gabriele per mesi 2; lo respinge per la parte inerente la sanzione dell'inibizione del Sig. Tirilli Emanuele per anni uno e mesi otto: - ordina incamerarsi la relativa tassa.
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