F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 32/C – RIUNIONE DEL 20 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA POL. GAETA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. ALBANO FRANCESCO E DELLA POL. GAETA RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. ED AI SENSI DELL’ART 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 67 del 24.3.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 32/C - RIUNIONE DEL 20 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO
DELLA POL. GAETA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG.
ALBANO FRANCESCO E DELLA POL. GAETA RISPETTIVAMENTE PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. ED AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2
C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff.
n. 67 del 24.3.2000)
II Procuratore Federale ha proposto appello avverso la delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, di cui al C.U. n. 65 del 23 marzo 2000, con la
quale è stato disposto il proscioglimento della Pol. Gaeta dalla incolpazione per violazione dall'art.
6 comma 2 C.G.S.. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato Albano
Francesco che, benché negatagli la prescritta deroga da parte del Presidente Federale, aveva
comunque proposto atto di querela nei confronti dell'Arbitro Balsamo Daniele.
Successivamente, lo stesso Procuratore preso atto dell' "errata corrige" della delibera di cui sopra, di
cui al C.U. n. 67 del 24 marzo 2000, con indicazione della sanzione dell'ammonizione comminata
alla Pol. Gaeta, ha comunicato di rinunciare all'appello.
Indipendentemente da tale rinuncia - comunque priva di effetti a norma dall'art. 23 n. 14 C.G.S. - il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile per omesso invio dei motivi, ai sensi dall'art. 27 n. 2
lett. a) C.G.S..
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.,
per omesso invio dei motivi, dopo il preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti,
l'appello come innanzi proposto dal Sig. Procuratore Federale
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