F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 33/C – RIUNIONE DEL 28 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL F.C. VADO E DEL SIG. DAGLIANO RUDY AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2000/2001 E DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA CAIRESE/VADO DEL 26.4.1999 (Delibera della Commissiona Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 33 del 16.3.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 33/C - RIUNIONE DEL 28 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLI DEL F.C. VADO E DEL SIG. DAGLIANO RUDY AVVERSO
RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 DA
SCONTARE NEL CAMPIONATO 2000/2001 E DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3, LORO
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER
ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA CAIRESE/VADO DEL 26.4.1999
(Delibera della Commissiona Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 33
del 16.3.2000)
Con atto del 15.12.1999 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Liguria il Sig. Dagliano Rudy, tesserato del F.C. Vado, per rispondere
della violazione dell'articolo 2 comma 1 C.G.S. (illecito sportivo), per avere il 21.4.1999 offerto a
Tabbia Giorgio, tesserato per l'U.S. Cairese, la somma di L. 2.000.000 (duemilioni) per favorire la
vittoria della propria squadra nella gara delle domenica successiva caprese/Vado, nonché la società
F.C. Vado per la responsabilità oggettiva di cui all'art. 6 comma 2 C.G.S. in ordine all'addebito
contestato al proprio tesserato.
Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 33 del 16 marzo 2000, la
Commissione Disciplinare, affermata la responsabilità del Dagliano e della società, infliggeva al
primo l'inibizione per la durata di anni tre e alla seconda la penalizzazione di dieci punti nella
classifica del campionato di competenza della stagione sportiva 2000/2001.
Hanno proposto appello il Dagliano e la società Vado insistendo nella richiesta di
assoluzione per difetto assoluto di elementi di responsabilità, come già prospettato nella precedente
fase di giudizio, e solo in via subordinata invocando la riduzione delle pene, da scontarsi comunque
nella stagione sportiva in corso.
All'esito dell'odierno dibattimento, cui hanno preso parte i soggetti deferiti assistiti dal
difensore nonché il rappresentante della Procura Federale, ritiene il Collegio conforme a giustizia
pronunciare il proscioglimento del tesserato e quindi anche della società.
Prima dell'esame di merito non può peraltro sottacersi che il caso di cui si discute è stato
trattato con inspiegabile lentezza e superficialità. Basti pensare che a seguito della denuncia
consegnata il 25 aprile 1999 dal dirigente accompagnatore dall'U.S. Cairese all'Arbitro dell'incontro
con il Vado, l'Ufficio Indagini aprì subito l'inchiesta che peraltro si concluse solo l' 1 dicembre,
quando gli atti furono trasmessi alla Procura Federale per il seguito di competenza; e ancora, dalla
data del deferimento sono occorsi circa tre mesi per giungere alla pubblicazione della decisione
della Commissione Disciplinare, avvenuta, come si è detto, il 16 marzo 2000.
Ne consegue che la pronuncia definitiva di questo Collegio, non può che intervenire a un
anno di distanza dalla denuncia del presunto illecito, in palese contrasto con la Caratteristica di
speditezza che contraddistingue la gestione della giustizia sportiva, tanto più necessaria nel caso di
illecito, laddove è opportuno giungere alla conclusione della vicenda nel più breve tempo possibile.
Tanto premesso, si osserva che la fattispecie di cui trattasi presenta caratteri di dubbiezza che il
Collegio ravvisa insuperabili.
Come più volte è stato ribadito dalla giurisprudenza federale, la denuncia di una proposta di
illecito fatta da un tesserato può acquistare le caratteristiche di genuinità e di veridicità, necessarie
per giudicarla attendibile, solo quando sia immediata, costante e possibilmente riscontrata in
positivo da altri episodi.
A tali requisiti non si adegua la denuncia del calciatore Tabbia, il cui comportamento, al pari
di quello tenuto dell'U.S. Cairese, suscita fondate perplessità.
II Tabbia ebbe a riferire al Collaboratore dell'Ufficio Indagini, che lo interrogò il
18.6.1999 (foglio 31), di avere ricevuto il mercoledi precedente la gara, mentre si trovava
al lavoro presso I'officina Peugeot di Vado Ligure, una proposta illecita (il premio di due
"cucuzze° se avesse aiutato il Vado) da parte di un "conoscente', solo successivamente
individuato come il massaggiatore del Vado. Dagliano Rudy; aggiunse di averne informa
to il presidente e I'allenatore della società la domenica dopo il pranzo precedente la gara.
Sta di fatto, però:
- che il presidente della società Caprese, Sig. Pensiero Franco, non si trovava quella domenica con
la squadra, bensì era rimasto nella sua abitazione (verbale di dibattimento, foglio 87), sicché non
poteva avere direttamente raccolto il racconto del Tabbia;
- che secondo la deposizione dell'allenatore, Sig. Caviglia Giorgio, (foglio 17) del contatto avuto
con Dagliano il Tabbia aveva reso edotto l'allenatore dei portieri, Sig. Guarise Giorgio, "il venerdì
sera durante l'ultimo allenamento;
-che, peraltro. il Tabbia ha precisato (foglio 32) di non essersi potuto allenar, per motivi di lavoro,
dopo l'incontro del mercoledì con Dagliano;
- infine, che l'esposto, firmato dal presidente della Cairese nella sua abitazione tra le 14.30 e le 15
(la partita doveva iniziare alla 16), fu poi consegnato dal dirigente Sig. Pizzorno Cado all'Arbitro
solo al termine dell'incontro, cioè dopo consumatasi la sconfitta della Cairese per 0-1.
Sono evidenti le contraddizioni che emergono dal raffronto delle deposizioni dei tesserati,
tali da evidenziare la fragilità dell'accusa; e a questo riguardo, senza neppure voler considerare la
versione difensiva resa dal Dagliano sulle modalità dell'incontro con il Tabbia, nonché la postuma
ritrattazione di questi, appaiono sintomatiche tanto la mancata conferma dell'accusa da parte del
Tabbia, non intervenuto al dibattimento e quindi sottrattosi al confronti con il Dagliano, che le
lacune dell'istruttoria (ad esempio, l'omessa audizione dell'allenatore dei portieri, anche questi da
porre a confronti con Tabbia).
In conclusione la prova del fatto che dovrebbe costituire la base dell'illecito, cioè la prova
della "generica", appare deficitaria e come tale priva di quel rigore necessario a sorreggere
l'affermazione di colpevolezza del soggetto deferito; le modalità dell'azione, quali emergono
dall'istruttoria e dal dibattimento, rispecchiano una oggettiva incertezza delle risultanze processuali,
tale da legittimare la conclusione di insufficienza di prove sulla colpevolezza del Sig. Dagliano. Ne
consegue il suo proscioglimento e quello del F.C. Vado, con la restituzione delle tasse versate.
Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal F.C. Vado di Vado
Ligure (Savona) e dal Sig. Dagliano Rudy, li accoglie, annullando l'impugnata delibera, e dispone la
restituzione delle relative tasse.
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