F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 34/C – RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE A CALCIATORI DIVERSI ED ALLA SOCIETÀ IRIUM SPORTING, NONCHÉ IL PROSCIOGLIMENTO DI TESSERATI DIVERSI, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Reglonale Puglia – Com. Uff. n. 32 del 23.3.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 34/C - RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE
SANZIONI INFLITTE A CALCIATORI DIVERSI ED ALLA SOCIETÀ IRIUM
SPORTING, NONCHÉ IL PROSCIOGLIMENTO DI TESSERATI DIVERSI, A SEGUITO
DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT.
1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Reglonale Puglia - Com. Uff. n. 32 del 23.3.2000)
II Procuratore Federale ha proposto appello avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 32 del 23 marzo 2000,
relativamente al deferimento a carico di Gallo Angelo. Battista Valentino. D'Anelli Carmine
Sinigagliese Giuseppe e Altomare Donato, nonché della Società Irium Sporting.
Nell'appello si lamenta:
Nell'appello si lamenta:
1 ) che alla società Irium Sporting è stato inflitto un solo punto di penalizzazione (in aggiunta agli
alto due già comminati) e I' ammenda di L. 500.000, mentre si sarebbe dovuto tener conto, ai fini di
una più grave sanzione della recidiva e della gravità dei fatti accertati dall'Ufficio Indagini;
2) che ai calciatori Gallo e Battista è stata applicata una sanzione troppo lieve in relazione alla loro
condotta gravemente contraria ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva:
3) che è stata esclusa la responsabilità dei Sigg. Altomare, Sinigagliese e D'Anelli, rispettivamente
massaggiatore, allenatore e dirigente accompagnatore ufficiale della squadra.
Ritiene questa Commissione che I' appello del Procuratore Federale meriti accoglimento per quel
che riguarda il massaggiatore, I'anenatore ed il dirigente accompagnatore ufficiale deva squadra, i
quali hanno assistito alla gara e non possono non aver constatato la presenza in campo di un
calciatore estraneo alla rosa dei titolari ed avrebbero quindi dovuto adottare le necessarie iniziative.
A maggior ragione, in considerazione del fatto che essi stessi hanno partecipato alla fase di
preparazione della gara, decidendo la formazione, predisponendo la lista e compiendo tutte le altre
normali procedure che precedono una partita di calcio, come d'altra parte risulta chiaramente dagli
atti ed in particolare dall'attività istruttoria dell'Ufficio Indagini.
Si ritiene congrua, per tutti e tre i suddetti incolpati, la sanzione della inibizione fino al 31.10.2000,
vale a dire di durata pari alla squalifica inflitta ai calciatori Gallo e Battista che deve essere
confermata in quanto obiettivamente adeguata alla gravità del fatto.
Parimenti confermata deve essere, per analogo motivo, la sanzione inflitta alla società Irium
Sporting.
Per questi motiva la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal
Sig. Procuratore Federale, tosi provvede:
- infligge ai Sigg.ri Altomare Donato, D'Anelli Carmine e Sinigagliese Giuseppe, rispettivamente
massaggiatore, Dirigente accompagnatore e allenatore dell'Irtum Sporting, le sanzioni
dell'inibizione tino al 31.10. 2000;
-conferma nel resto.
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