F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 35/C – RIUNIONE DELL’11 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. OGGIONO CALCIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA S.G.S., PER VIOLAZIONE DELL’ART 40 COMMA 4 N.O.I.F. IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI PORCÙ ANTONIO E VIGANO’ ALESSIO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 34 del 3.3.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 35/C - RIUNIONE DELL'11 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. OGGIONO CALCIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA S.G.S., PER VIOLAZIONE DELL'ART 40 COMMA 4 N.O.I.F. IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI PORCÙ ANTONIO E VIGANO' ALESSIO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 3.3.2000) II Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 34 in data 3 marzo 2000, infliggeva all'A.S. Oggiono Calcio le sanzioni delle penalizzazioni di 22 punti in classifica e l'ammenda di lire 200.000 per la partecipazione dei calciatori Porcù Antonio e Viganò Alessio alle gare da essa disputate nel corso del Campionato Allievi in posizione irregolare, essendo tesserati con la società C.S.C. Costamagna. Infliggeva, inoltre, ai suddetti calciatori la sanzione della squalifica fino al 30.4.2000 ed al Sig. Pirovano Luigi, Presidente dell'A.S. Oggiono Calcio, quella dell'inibizione fino al 30.4.2000. L'A.S. Oggiono Calcio ha impugnato tale decisione con reclamo a questa Commissione d'Appello Federale, motivando che il Giudice Sportivo di 2° Grado aveva fondato la sua convinzione di colpevolezza sul dubbio che i due fax del Comitato Provinciale di Lecco in risposta alla richiesta di conoscere la posizione di tesseramento dei due suddetti calciatori fossero stati alterati con "successive sovrapposizioni, per meglio dire collages" e, di conseguenza, le dichiarazioni che gli stessi erano "liberi" erano false Tuttavia, con la espressione di dubbio detto Giudice non aveva fornito prova dell'effettuazione dei "collages". Essa società riconfermava, pertanto, che il tesseramento dei due calciatori in suo favore era stato richiesto a seguito della comunicazione di inesistenza di vincolo pervenutale dal parte del Comitato Provinciale di Lecco. Si osserva che il primo Giudice ha con tutta evidenza fatto ricorso all'espressione del dubbio in modo improprio, poiché la manipolazione dei documenti provenienti dal Comitato Provinciale di Lecco è evidente; risulta, infatti, ictu oculi, cioè senza necessità di indagine, la sovrapposizione di altro documento a quello originale. La delibera impugnata non merita censura ed il ricorso della società avverso le punizioni sportive in suo danno deve essere rigettato. Lo stesso ricorso è, invece, inammissibile per quanto attiene alle sanzioni inflitte ai tesserati, poiché inferiore a 12 mesi e, pertanto, non impugnabili ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1) C.G.S.. La tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F., sull'appello come innanzi proposto dall'A.S. Oggiono Calcio di Oggiono (Lecco), così decide: - lo respinge per la parte afferente la sanzione della penalizzazione di n. 22 punti nella classifica del campionato in corso inflitta dai primi giudici alla società ricorrente; - lo dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S.. nel resto; -dispone incamerarsi la relativa tassa.
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