F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C – RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. S. GIUSTINA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 AL SIG. UR8lNATI NINO E DELL’AMMENDA DI L. 1.000.000 ALLA SOCIETA RECLAMANTE LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 COMMA 1 ED AI SENSI DELL’ART 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 38 del 20.4.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C - RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. S. GIUSTINA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 4 AL SIG. UR8lNATI NINO E DELL'AMMENDA DI L. 1.000.000 ALLA SOCIETA RECLAMANTE LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART 1 COMMA 1 ED AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 38 del 20.4.2000) L'A.S. S. Giustina ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia - Romagna, pubblicata nel C.U. n. 38 del 20 aprile 2000, con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. venivano irrogate le sanzioni dell'inibizione per mesi 4 al Sig. Urbinati Nino. dirigente della società. e I'ammenda di L. 1 .000.000 ad essa società in relazione al comportamento antiregolamentare tenuto dal detto dirigente in occasione della gara S. Giustina/Tre Esse Saludecio dell '8.12.1999. Chiede l'appellante la riforma della decisione o, in subordine, una riduzione delle sanzioni. L'appello è inammissibile. Osserva infatti il Collegio che l'art. 35 n. 4 C.G.S., concernente la disciplina sportiva dell'attività in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, alla tenera d) stabilisce l'impugnabilità esclusivamente delle iniibizioni o squalifiche superiori a mesi 12 e non prevede quella delle ammende Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.S. S. Giustina di Rimini ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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