F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C – RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. GALATRO AVVERSO LE SANZIONI DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA E DELLA SOUALIFICA FINO ALL’8.5.2003 ALL’ALLENATORE SAPIOLI GASPARE LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 98 del 9.5.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C - RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA S.S. GALATRO AVVERSO LE SANZIONI DELLA RETROCESSIONE
ALL'ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA E DELLA SOUALIFICA FINO ALL'8.5.2003
ALL'ALLENATORE SAPIOLI GASPARE LORO INFLITTE A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER ILLECITO SPORTIVO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 98
del 9.5.2000)
Con deliberazione pubblicata nel Com. Uff. n. 98 dell'8 maggio 2000, la Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria sanzionava l'allenatore Sapioli Gaspare con la
squalifica per anni tre e la S.S. Galatro con la retrocessione all'ultimo Posto in classifica del
campionato di competenza in corso.
La Commissione, a seguito di deferimento disposto dal Procuratore Federale, aveva ritenuto
il Sapioli colpevole di illecito sportivo, ai sensi dall'art. 2. n. t C.G.S.. e la società responsabile
oggettiva nella violazione ascritta al suo tesserato. a norma dall'art. 6 n. 2 dello stesso Codice.
Ha proposto appello la S.S. Galatro; contestati gli elementi di accusa e denunciatane l'infondatezza,
si chiede l'annullamento della decisione gravata e ~n subordine la riduzione delle sanzioni.
L'impugnazione non merita accoglimento in quanto si fonda sull'erronea ricostruzione dei fatti
accertati dall'Ufficio Indagini e di seguito riassunti.
L'attività posta in essere dall'allenatore Sapioli nei giorni precedenti la gara Grotteria/Galatro
del 2.5.1999 g stata descritta con precisione dai tesserati Fabbro Gianluca e Mercuri Bruno.
II primo, capitano della S.S. Grotteria, ha riferito (foglio 30) che qualche giorno prema della partita
ebbe modo di incontrare Sapioli, con il quale parlò dalla prossima gara: in quell'occasione, dichiara
testualmente Fabbro, "lui cercò di farmi presente che in fondo... non avevamo interesse ad
impegnarci più che tanto' e, pur non avendo avanzato esplicite promesse, "era certamente impegnato
a convincermi a giocare la gara senza passione e senza impegno".
Altrettanto esplicita la dichiarazione rilasciata dal calciatore Mercuri, portiere della S.S.
Grotteria (foglio 47): "prima della gara Galatro/Grotteria l'allenatore Sapioli venne a cercarmi
facendomi capire che avrei potuto avere dei vantaggi agevolando la sua squadra... il Sapioli non mi
fece una vera e propria offerta, ma alluse ad una somma di L. 400.000".
Sulla genuinità di tale dichiarazione non è lecito dubitare, anche perché non é stata
prospettata alcuna ragione di animosità dei calciatori Fabbro e Mercuri nei confronti dell'allenatore
Sapioli; d'altronde, la negativa di questi di avere incontrato Fabbro (foglio 28), ovvero di avere
parlato con lui della prossima partita (foglio S6), come pure la versione fornita sui termini
dell'incontro con Mercuri (foglio 43 e ancora foglio 56), si rivelano espedienti difensivi inidonei ad
incrinare l'impianto accusatorio.
Sulla rilevanza del comportamento posto in essere dall'incolpato al fine di attentare al bene
giuridico profano, che è quello connesso al regolare svolgimento della gara. non occorre spendere
altre parole: i fatti che sono stati sopra riassunti non necessitano di commento.
In conclusione, la decisione impugnata merita piena conferma. anche per quel che riguarda la
misura dello sanzioni. All'allenatore é stato inflitto il minimo della pena (art 2 n. 4 C.G.S.), mentre
la punizione della società corrisponde a quella normalmente adottata dagli Organi di Giustizia
Sportiva per casi del genere.
La tassa reclamo va incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla S.S. Galatro di
Galatro (Reggio Calabria) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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