F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 39/C – RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL SIG. GIOVANETTI ENRICO E DELL’A.C. TORCONCA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 E DELL’AMMENDA DI L. 500.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELI’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. ED AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 38 del 20.4.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 39/C - RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL SIG. GIOVANETTI ENRICO E DELL'A.C. TORCONCA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 4 E DELL'AMMENDA DI L. 500.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELI'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. ED AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 38 del 20.4.2000) II Sig. Giovannetti Enrico e la società A.C. Torconca hanno proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, pubblicata sul Com. UH. n. 38 del 20 aprile 2000, che, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, infliggeva l'inibizione per mesi 4 al Sig. Giovannetti Ennco, dirigente delI'A.C. Torconca, nonché I'ammenda di L. 500.000 a carico dall'A.C. Torconca, avendo ritenuto il primo responsabile della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. e la seconda della violazione di cui all'att. 6 comma 2 dello stesso C.G.S.. per responsabilità oggettiva. Gli appelli distintamente proposti debbono essere riuniti per evidenti ragioni di connessione. Prima di entrare nel merito della valutazione delle ragioni poste a fondamento degli appelli occorre rilevare che l'impugnazione è inammissibile ai sensi dell'art 35 n. 4 Iett. d) C.G.S.. Ed invero tale norma esclude la possibilità dell'impugnazione per le inibizioni inferiori a mesi 12 e per la sanzione dell'ammenda. In relazione a quanto precede, la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dal Sig. Giovannetti Enrico e dell'A.C. Torconca di Cattolica (Rimini), li dichiara inammissibili, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., e dispone l'incameramento delle relative tasse.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it