F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 39/C – RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DELL’A.C. LONIGO, DEL CALCIO MONSELICE, DELLA S.P. NOVA GENS, DELL’U.S. UNION CAMPODARSEGO E DEI SIGG.RI ETENLI GIORGIO E SPIANDORE NEREO AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE VENETO DI CUI AL C.U. N. 50 DEL 17.5.2000 (A.C. LONIGO, CALCIO MONSELICE E S.P. NOVA GENS: RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA NEI RISPETTIVI CAMPIONATI 1999/2000; U.S. UNION CAMPODARSEGO: 20 PUNTI) DI PENALIZZAZIONE DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2000/2001; ETENLI GIORGIO, SPIANDORE NEREO, BELLUCO GILBERTO E GIACOBINI PIETRO ANTONIO: INIBIZIONE PER ANNI 5, CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALIA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 39/C - RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DELL'A.C. LONIGO, DEL CALCIO MONSELICE, DELLA S.P. NOVA GENS, DELL'U.S. UNION CAMPODARSEGO E DEI SIGG.RI ETENLI GIORGIO E SPIANDORE NEREO AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE VENETO DI CUI AL C.U. N. 50 DEL 17.5.2000 (A.C. LONIGO, CALCIO MONSELICE E S.P. NOVA GENS: RETROCESSIONE ALL'ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA NEI RISPETTIVI CAMPIONATI 1999/2000; U.S. UNION CAMPODARSEGO: 20 PUNTI) DI PENALIZZAZIONE DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2000/2001; ETENLI GIORGIO, SPIANDORE NEREO, BELLUCO GILBERTO E GIACOBINI PIETRO ANTONIO: INIBIZIONE PER ANNI 5, CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALIA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.) Con atto del 18,4.2000, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto: - Pietro Antonio Giacobini, già presidente dall'A.C. Monselice e in atto dIrigente della S.P. Nova Gens; - Nereo Spiandore, presidente della S.P. Nova Gens. - Gilberto Belluco. presidente dall'U.S. Union Campodarsego; - Giorgio Etenli, presidente dall'A.C. Lonigo: - Giuseppe Ruzzante, presidente dall'A.C. Monselice; le società sopra elencate; perché rispondessero i cinque suindicati di violazione dall'art. 2 comma 1 C.G.S., Der avere. nel corso delle stagioni sportive 1997/98, 1998/99. 1999/2000, in concorso tra loro e corrispondendo notevoli somme di denaro, indotto un impiegato del Comitato Regionale Veneto alla cancellazione delle ammonizioni arbitrali a carico di propri calciatori, al fine di eludere le conseguenti sanzioni disciplinari e di schierare i medesimi in gare di campionato alle quali non avrebbero potuto partecipare, con ciò alterando lo svolgimento e il risultato delle stesse; le società, di responsabilità diretta, ai sensi dall'art. 6 comma 1 C.G.S., in ordine all'addebito di illecito sportivo sopra descritto. La Commissione Disciplinare con delibera pubblicata nel C.U. n. 50 del 17.5.2000 riteneva che tale addebito fosse stato congruamente acclarato, attraverso gli accertamenti dell'Ufficio Indagini, dai quali era effettivamente emerso che numerosi calciatori appartenenti alle suddette società non avessero riportato squalifiche per somma di ammonizioni, a seguito evidentemente di manipolazione dei tabulata elettronici. non essendo credibile l'ipotesi dell'errore, visto il numero dei casi e la ricorrenza pluriennale del fenomeno, sempre a favore delle medesime società. Tali accertamenti avevano riscontrato la denuncia sporta da un ex dirigente deIl'A.C. Monselice, secondo la quale vi era stata diretta iniziativa dei presidenti, del resto logicamente raccordabile a specifici interessi societari. dei quali non poteva ipotizzarsi l'estraneità viste le dimensioni del fenomeno e la diretta incidenza sulla posizione dei propri tesserati, che potevano disputare gare per le qual non avrebbero avuto titolo. essendo incorsi nel numero massimo di ammonizioni arbitrali. Simili dati valutativi corroboravano la denuncia, che, per quanto tardiva e verosimilmente mossa anche da intenti ostili. non poteva per ciò solo essere svalutata, anche nei confronti dell'Etenli e del Belluco, per i quali non era emersa prova diretta del conferimento dell'incarico a persona estranea al Comitato, di disporre le esaminate manipolazioni, invero, anche per costoro valeva il dato della reiterazione e dello specifico interesse alle favorevoli conseguenze che ne derivano. Pertanto. esclusa ogni responsabilità del Ruzzante, in quanto presidente dall'A.C. Monselice solo da epoca successiva ai tatti in contestazione e che quindi veniva prosciolto, la Commissione Disciplinare infliggeva al Giacobini, allo Spiandore, al Belluco e all'Etenli l'inibizione per cinque anni. con proposta al Presidente Federale di definitiva preclusione allo svolgimento di qualsiasi ruolo nell'ambito della F.I.G.C.. alle società Monselice Calcio, Nova Gens e Lonigo la retrocessione all'ultimo posto in classifica nel Campionato di rispettiva competenza. alla società Union Campodarsego la penalizzazione di venti punti nel Campionato 2000/2001. Avverso tale pronuncia si appellavano tutti gli incolpati e le rispettive società, con esclusione del Giacobini. L'appello sottoscritto dal Belluco in proprio e nei nomi dall'U.S. Union Campodarsego, deve essere dichiarato inammissibile. in quanto inoltrato dopo la scadenza dei termine ridotto per l'impugnazione, oltre tutto, il Belluco poteva rappresentare se stesso ma, in quanto inibito, non la società presieduta. Deve incamerarsi la relativa tassa. L'A.C. Lonigo e il suo presidente Etenli sostengono la carenza probatoria, derivante dalla sopravvalutazione del dato statistico concernente le ammonizione 'cancellate'; la mancanza di qualunque prova circa il diretto intervento dell'Etenli; la incongruità del principio del 'cui prodest' evocato dalla delibera impugnata e che non si attaglia ad un addebito disciplinare per responsabilità diretta; la eccessività e ingiustizia della sanzione inflitta; in questo caso duplice. in quanto la retrocessione all'ultimo posto di un girone vinto dal Lonigo, privava la società appellante della promozione alla categoria superiore. oltre che determinarne la retrocessione a campionato inferiore. L'appello è fondato solo per quest'ultimo aspetto. In punto di responsabilità, non può negarsi la rilevanza probatoria degli accertamenti che hanno preceduto il deferimento; correttamente, sul piano della logica e dell'esperienza, la Commissione Disciplinare ha escluso che un fenomeno ripetutosi nel tempo, nei confronti di numerosi tesserati e a favore ricorrente delle medesime società, possa essere derivato da un errore umano o. men che mai degli strumenti elettronici. E vero che, a seguito di un furto perpetrato nei locali del Comitato Regionale e che ha riguardato i rapporti di gara (dopo il loro esame da parte del Collaboratore del citato Ufficio), non è stato possibile un ulteriore esame degli atti ufficiali; ma ciò non toglie il valore dell'accertamento, che è stato compiuto appunto su tali atti, dai quali emergevano lo ammonizione che avrebbero fatto scattare il provvedimento di squalifica e che non sono state registrate negli appositi tabulati. Quanto, poi, alla responsabilità del presidente Etenli, la carenza di dati probatori direttamente investenti la sua persona, non cancella il quadro indiziario formatosi a suo carico, che lo accomuna sue altre posizioni (per la medesima del °modus operandi', per la ripetibtività del fenomeno, per il conseguimento dell'identico illecito vantaggio) esaminate dalla delibera impugnata. E l'evocazione del criterio del "cui prodest' da parte della medesima, non va inteso come trasformazione del carattere di responsabilità, da diretto in presunto, ma invece come dato probatorio connettivo fra l'oggettività dei fatti e la posizione di interesse di una società, all'interno della quale una iniziativa illecita di tosi rilevante portata non poteva che essere presa - conformemente agli altri casi vagliati - al massimo livello e in un ambito societario che, per le sue ridotte dimensioni, esclude sul piano logico la poss~bile inconsapevolezza di un presidente, che vedeva non raggiunti da squalifica numerosi calciatori incappati in reiterate ammonizioni. Non è - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'Etenli - questo un ricorso all'inaccettabile principio del 'non poteva non sapere', giacché ricorrono qui specifica dati valutativi di carattere soggettivo, adeguatamente posti in luce dalla decisione gravata. É fondato l'appello - come in premessa - sul piano sanzionatorio: effettivamente, aver retrocesso l'A.C. Lonigo (che aveva vinto il girone e quindi acquisito il titolo sportivo alla promozione) all'ultimo posto in classifica nella stagione 1999/2000 - determinandone in tal modo la retrocessione - sanziona duplicemente e comunque incongruamente il comportamento censurato, che pure costituisce - su ciò non vi è questione - un caso di illecito sportivo. Appare quindi congruo a questa C.A.F. revocare nei confronti di detta società la vittoria del girone e infliggere sei punti di penalizzazione in classifica da scontare nel Campionato di competenza 2000/2001. Va rigettato l'appello dell'Etenli e incamerata la relativa tassa: la tassa per il parziale accoglimento ora specificato, deve essere restituita L'A.C. Monselice sostiene. col suo appello, che l'oggettività dei tatti acclarati dall'Ufficio Indagini è innegabile: e tuttavia, l'inattendibilità della denuncia - tardiva e vendicativa che costituiva l'unico dato di collegamento fra l'appellante e l'iIlecita procedura, escludeva che potesse concludersi nel senso disposto dalla Commissione Disciplinare. Oltre a ciò, rilevava che i fatti risalivano a tre stagioni fa, che l'attuale presidente era stato scagionato e che i calciatori a suo tempo coinvolti non erano più tesserati per l'appellante, ciò che. se non altro, ne mitigava la colpevolezza. L'appello non è fondato, in ordine al lamentato deficit probatorio: la delibera impugnata ha correttamente evidenziato come il riscontro d'indagine sminuisca tanto la tardività della denuncia quanto l'eventuale sentimento vendicativo del denunciante, dalla cui deposizione era stata ricavata la personale, diretta e potrebbe dirsi contagiosa iniziativa dell'allora presidente Giacobini (sulla cui posizione si è ormai cristallizzato il giudizio di colpevolezza). in ordine ai tatti per cui si è proceduto. Appaiono, invece, meritevoli di considerazione le censure in punto di entità della sanzione, alla stregua delle singolari circostanze evidenziate dall'appellante in una sola stagione si verificò l'illecito contestato, sotto una diversa presidenza e nei confronti di calciatori non più tesserati: Appare quindi congruo infliggere all'A.C. Monselice la penalizzazione di dodici punti, da scontare sulla classifica del Campionato di competenza 2000/2001. Ordina la restituzione della tassa. L'appello sottoscritto dallo Spiandore in proprio e nei nomi della S.P. Nova Gens è inammissibile quanto a quest'ultima. che d sottoscrittore - inibito - non poteva rappresentare nelle sedi disciplinari ulteriori. Esso è infondato per quanto concerne la posizione del dirigente (legittimato ad appellarsi in proprio). L'appellante si duole anzitutto che, spariti gli originali dei rapporti di gara, l'impossibilità di un controllo ulteriore da un lato violi i diritta della difesa e dall'altro attribuisca alla relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini un improprio valore probatorio. Argomentazioni che questa C.A.F. non condivide: è visto sopra che gli accertamenti si sono svolti prima che i rapporti arbitrali fossero rubati e quindi non può dubitarsi della corrispondenza di quanto riferito alla situazione oggettiva esistente. II furto, d'altra pane, non può risolversi m una preclusione al giudizio, perché la relazione d'indagine - che certo non costituisce di per sé prova - oltre, peraltro, materiale valutabile alla stregua dei consueti criteri di logica e di esperienza, dei quali, come sopra si è visto, la Commissione Disciplinare si è validamente avvalsa. L'appellante censura, poi, la credibilità della denuncia. sul che già si A detto; ed è di particolare rilievo che d denunciante abbia riferito di avere personalmente constatato l'esercizio della illecita attività qui giudicata, da parte dello Spiandore. Che poi non si sia accertata (allo stato degli atti) la precisa identità della persona che materialmente (e. presumibilmente, dietro compenso) aveva provveduto a manipolare i dati delle punizioni, non esclude affatto che il fenomeno abbia avuto le modalità e le finalità già sopra esaminate. con tutte le conseguenze disciplinare sui dirigenti responsabili. In ordine, da ultimo. al trattamento sanzionatorio - che qui, attesa la inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse della società, investe solo la persona della Spiandore la delibera impugnata appare congrua e correttamente motivata in rapporto alla gravità del fatto: né è argomento valido a giustificare una riduzione del provvedimento la pretesa preclusione all'esercizio dei diritti di difesa. che eventualmente atterrebbe alla responsabilità. non già alla misura della punizione La tassa versata deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dell'A.C. Lonigo Vicenza dal Calcio Monselice di Monselice (Padova), dalla S.P. Nova Gens di Noventa Vicenhna (Vicenza), dell'U.S. Union Campodarsego di Campodarsego (Padova). nonché dai Sigg.ri Etenli Giorgio e Spiandore Nereo, tosi decide - dichiara inammissibili quelli della S.P. Nova Gens, dall'U.S. Union Campodarsego e del suo Presidente. Sig. Belluco Gilberto: - respinge quelli dei sigg.ri Etenli Giorgio e Spiandore Nereo: - ordina l'incameramento delle relative tasse; - accoglie parzialmente quelli dall'A.C. Lonigo e del Calcio Monselice, infliggendo rispettivamente alla prima la revoca della vittoria del girone del Campionato regionale di Eccellenza e la sanzione di n. 6 punti di penalizzazione nella classifica del Campionato 2000/2001; alla seconda n. 12 punti di penalizzazione nella classifica del Campionato 2000/2001 ; - ordina la restituzione delle relative tasse.
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